Carabinieri

Carabinieri senza tutele: Rappresentanza Militare annullata da una circolare, Sindacati Militari in attesa di una legge

I delegati Co.Ce.R. Carabinieri C. Caforio, E. Cursi e V. Romeo, hanno diffuso una nota, in cui sostengono fermamente – come peraltro hanno già fatto nelle sedi istituzionali di riferimento – che La circolare in rifermento travisa completamente il meccanismo di funzionamento della Rappresentanza militare, danneggiandolo ed impedendo il dispiegarsi delle attività di sostegno al personale, proprio allorquando l’emergenza sanitaria lo imporrebbe categoricamente.

 

Ci si riferisce, innanzitutto, alla pretesa di “polverizzare” gli organi di rappresentanza, prevedendo che i Comitati di Presidenza fungano da raccordo con i Comandanti affiancati, veicolando i contributi dei singoli delegati.

È appena il caso di evidenziare che la funzione di rappresentanza viene esercitata solo collegialmente, e che le comunicazioni dell’organo di rappresentanza – frutto sintetico del pluralismo delle opinioni – sono “legittime” (art. 882, 5° co.) solo se maturate in un consesso dialogico tra membri dell’organo di rappresentanza.
La scelta di veicolare i contributi dei singoli delegati ad un Comitato demolisce il principio di sintesi dialettica, perché pretende di ottenere lo stesso risultato deliberativo escludendo tout court il confronto tra i membri del collegio. “Addizionare” contributi, veicolandoli, non equivale a “trattare” i contributi. “Trattare” i contributi vuol dire parlarne in assemblea, sviscerarne le criticità, analizzarne pregi e difetti. La circolare in argomento prevede invece che tale “trattazione” abbia luogo “algebricamente”, nel “super-contenitore” dei comitati di presidenza.
È la fine del principio di rappresentanza. Se si è convinti della bontà dell’iniziativa si chieda alle Camere del Parlamento della Repubblica – istituto sacrosanto della rappresentanza elettiva e, per antonomasia, fucina del libero dibattito democratico – di invitare i singoli deputati e senatori a veicolare i contributi, senza discuterli, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato, abrogando ogni possibilità di dibattito in aula.

Il riferimento, in grande, forse consente di percepire meglio la macroscopica ferita inferta alla dignità del mondo della rappresentanza militare. Peraltro, si soggiunge appena, il mondo dei sindacati militari non appare in alcun modo disciplinato, provocando una vera e propria sperequazione delle possibilità di sostegno al personale.
Se ancora non fosse evidente, la scelta di tappare la bocca ai rappresentanti dei militari, secondo un’impostazione autoritaria ed antidemocratica, la si avverte con accecante (ed insopportabile) chiarezza appena qualche riga più avanti: i Comitati di Presidenza “[…] valutino d’intesa con i comandanti affiancati, laddove ricorrano eccezionali, comprovate ed improcrastinabili esigenze, l’eventuale convocazione dell’assemblea con la partecipazione del numero minimo di delegati funzionale alla legale composizione dell’organo collegiale la cui attività dovrà rivolgersi […]”. Periodo, questo estrapolato, che presenta un intreccio gordiano di criticità ermeneutiche ed applicative pur, come anticipato, restando lampante la ratio autoritaria ed antidemocratica, con palese effetto denigratorio nei riguardi della rappresentanza militare.
Innanzitutto: la “ricorrenza di eccezionali, comprovate ed improcrastinabili esigenze”. Questa triplice connotazione della tipologia delle esigenze (da come è scritto, non ne basterebbe una sola, essendo stata prescelta la forma al plurale) appare ridondante. È appena il caso di suggerire, che fronteggiare il COVID-19, sostenendo la comunità militare impiegata sul campo, attraverso il pieno esercizio delle funzioni di rappresentanza, è intrinsecamente eccezionale ed improcrastinabile. Il requisito della comprovazione potrebbe fornirlo l’OMS, a cui invitiamo gli organi di staff del Comando Generale a rivolgersi, per valutare se l’emergenza sanitaria sia stata “comprovata” dalla comunità scientifica internazionale.

Proseguendo: qualora questa pre-condizione si realizzi, la convocazione dell’assemblea può avvenire solo “eventualmente”. Quindi di fronte al palesarsi di esigenze eccezionali, comprovate ed improcrastinabili non vi è alcun automatismo di attivazione. La discussione democratica delle istanze dei militari, pur riguardando esigenze eccezionali, comprovate ed improcrastinabili, è alla mercé di Comitati che devono valutare con i comandanti affiancati. Ci pare illogico e contraddittorio, in realtà.
In ultimo: al perfezionarsi delle due pre-condizioni, potrebbe avere luogo la convocazione dell’assemblea con la partecipazione del numero minimo di delegati funzionale alla legale composizione dell’organo collegiale.

 

Orbene, il numero minimo di delegati vuol dire – in sé – anemizzare la discussione, riducendo drasticamente il pluralismo di idee e contributi, anche in barba alla normativa sulle composizioni per speciali deliberazioni (art. 918). Ma, aspetto ancora più rilevante, chi sono i delegati che verranno esclusi? Chi decide al riguardo? Oppure, se la scelta non venisse dall’alto, su chi deve incombere l’obbligo di auto-astensione dal collegio che dovrà “trattare”, si ribadisce, questioni tipiche (art. 870) legate ad esigenze eccezionali, comprovate ed improcrastinabili? Non si comprende quale sia il criterio selettivo da adottare per ammettere il singolo delegato in luogo di un altro all’assemblea.

Una circolare che umilia i rappresentanti dei militari, umilia anche i rappresentati, impendendo la corretta applicazione dei principi democratici a cui le FF.AA. sono per dovere costituzionale obbligate ad informarsi. Questo mette a rischio il morale e, ancora peggio, l’incolumità dei rappresentati, privi di rappresentanti che abbiano la facoltà di esercitare liberamente il loro mandato ope legis, per legge (art. 882) e non per norme di rango inferiore.

Siamo dinanzi ad una disposizione amministrativa che elude pericolosamente un presidio legalmente previsto. L’invito (o ordine, essendo applicato in ambiente militare) a disapplicare la normativa statale deve essere validato da un giudice, per accertarne, nel caso di specie, la compatibilità con l’ordinamento giuridico. Tale compatibilità, alla luce delle perplessità espresse, appare perlomeno discutibile.

Per tale motivo, si chiede l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento, ravvisandosi periculum in mora qualora la voce dei rappresentanti dei militari venisse minimizzata e vilipesa ulteriormente.

DATA L’EVIDENTE ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINE DI SERVIZIO, I RAPPRESENTANTI VOGLIANO VALUTARE, OGNUNO AL PROPRIO LIVELLO (Co.Ba.R., Co.I.R., Co.Ce.R), DI FARSI PROMOTORI VERSO I RISPETTIVI COMITATI DI PRESIDENZA AFFINCHÉ QUESTI VALUTINO DI INDIRE LE RIUNIONI PREVISTE DALL’ORDINAMENTO, NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA EMANATE CON DECRETO DALLE AUTORITÀ POLITICHE.

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