Carabinieri, partecipazione di un avvocato in materia di disciplina e servizio: una svolta per procedimenti amministrativi
Una recente circolare a firma del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei carabinieri, Generale Mario Cinque, consentirà ai carabinieri di poter godere del supporto da parte di un avvocato nelle materie di disciplina e servizio. Riconoscendo l’intervento di terzi estranei al rapporto gerarchico, le procedure amministrative saranno più rapide e trasparenti, garantendo maggiore chiarezza e precisione nella gestione delle situazioni disciplinari. Sicuramente un passo in avanti per l’Arma dei Carabinieri.
L’assistenza di un avvocato nei procedimenti disciplinari dei Carabinieri
L’assistenza di un avvocato nei procedimenti disciplinari dei Carabinieri è stata recentemente riconosciuta dal Consiglio di Stato come un diritto inalienabile “in via generale l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare”‘.
L’importanza di questa decisione è stata ripresa ed estesa a tutti i Comandi dell’Arma dal Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei carabinieri, Generale Mario Cinque, per consentire al militare coinvolto in un procedimento amministrativo maggiori garanzie e terzietà nell’ambito dell’interlocuzione con l’Amministrazione per fatti attinenti la disciplina ed il servizio.
Al riguardo il Generale Cinque ha evidenziato che:
l’intervento di professionisti del foro – muniti di giusta procura – per conto del personale interessato da determinati procedimenti amministrativi é sempre legittimato, purché:
– non siano disattesi i doveri del singolo militare. Nello specifico, quindi, non può essere considerato illecito disciplinare il comportamento di chi, nel rispettare tutti i doveri derivanti dal proprio status, si faccia assistere da un legale in quelle relazioni o interlocuzioni con l’Amministrazione che comportino valutazioni di ordine tecnico-giuridico;
– “tale facoltà non esorbiti dai limiti consentiti dall’ordinamento per il suo esercizio, per assumere caratteri offensivi e disfunzionali”, e non attenga alla partecipazione alle sedute delle commissioni di disciplina relative a procedimenti di corpo instaurati per l’eventuale irrogazione della sanzione della consegna di rigore (la normativa di settore contempla, infatti, la possibile assistenza di un avvocato del libero foro esclusivamente per i procedimenti disciplinari di stato);
La Legittimità dell’Intervento di un avvocato, esempi
- Memorie difensive o altri incombenti istruttori in un procedimento disciplinare, anche di corpo, accesso agli atti compreso;
- azioni tendenti al riesame e/o all’annullamento o alla revoca di provvedimenti;
- ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso provvedimenti dell’amministrazione;
- azioni intraprese in qualunque sede giudiziaria, inclusa la fase esecutiva;
- azioni tendenti alla composizione di una controversia in sede stragiudiziale.
Definizione dei limiti consentiti dall’ordinamento e principi della dipendenza gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari
Il rispetto dei limiti consentiti dall’ordinamento è fondamentale all’interno di un’organizzazione militare. Tale ordinamento stabilisce regole, doveri e principi che devono essere seguiti da tutti i militari, a prescindere dal loro ruolo o responsabilità. L’osservanza della dipendenza gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari è quindi necessaria per garantire il buon funzionamento delle attività ed è un dovere, richiamato dal Consiglio di Stato ed evidenziato dalla recente circolare dell’Arma. La facoltà di partecipazione di un avvocato all’interno di un procedimento amministrativo instauratosi, non può, comunque, derogare il principio generale di dipendenza gerarchica che ha un irrinunciabile fondamento organizzativo e funzionale ed è “immanente all’ordinamento militare”. Tale principio si estende “non solo nelle relazioni di servizio e disciplinari, ma in via generale, in tutti quegli atti la cui trasmissione deve uniformarsi ai doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori”. La dipendenza gerarchica può essere derogata solo da tipiche ipotesi ordinamentali, che riconoscono al militare “la possibilità di rivolgersi direttamente al vertice dell’Amministrazione militare, ma pur sempre nel rispetto della via gerarchica e delle disposizioni all’uopo previste”.
Carabinieri, un passo importante verso la trasparenza e l’imparzialità
Tale svolta rappresenta un chiaro segnale di riconoscimento della libertà di difesa riconosciuta ai carabinieri che potranno così, eventualmente, contare sull’apporto esperto di un professionista qualificato. Tale intervento consentirà a tutti gli interessati di esercitare in modo più completo ed efficace il diritto alla difesa, più trasparente la partecipazione ad un procedimento amministrativo, e più in generale, contribuendo a rafforzare il buon andamento dell’Amministrazione Militare.