Carabinieri, Maresciallo reintegrato nel corso. Il TAR “L’abuso di alcool isolato non giustifica l’espulsione”
Un Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri è stato espulso dalla frequenza del 3° anno del 9° corso triennale cui partecipava a causa del suo comportamento al di fuori del servizio. L’evento che ha portato a questa decisione è stato l’incidente stradale in cui è stato coinvolto mentre guidava la sua auto. Di conseguenza, ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato, che lo ha trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un controllo alcolemico con rilevazione di un superamento del tasso consentito. A seguito di questa violazione, gli è stata ritirata la patente di guida e l’Amministrazione militare gli ha aperto un procedimento disciplinare che si è concluso con la comminazione di un giorno di consegna di rigore. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente e in un secondo momento il maresciallo è stato allontanato dalla frequenza del corso a cui partecipava. Questa decisione è stata presa in base all’articolo 599, comma 1 del T.u.o.m. che prevede l’espulsione del frequentatore in caso di “esito positivo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool“.
Il sottufficiale ha richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione dal corso che stava frequentando. Il collegio giudicante ha stabilito che il procedimento di espulsione non assume la veste di un procedimento disciplinare, dal momento che l’amministrazione non è tenuta a fornire al militare l’opportunità di essere ascoltato personalmente per difendersi.
Il ricorrente aveva anche sostenuto che l’Amministrazione aveva utilizzato lo stesso motivo sia per la sanzione disciplinare della consegna di rigore sia per l’espulsione dal corso, violando così il principio del ne bis in idem. Tuttavia, poiché il procedimento non è disciplinare, questa tesi non è stata accolta.
L’interpretazione dell’abuso di alcool
Il T.A.R. ha comunque deciso di annullare il provvedimento di espulsione sulla base dell’interpretazione dell’espressione “abuso di alcool”. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’abuso non consiste nella dipendenza fisica o nel consumo abituale, ma nell’assunzione “abnorme, pur se occasionale ed isolata, di alcool, che travalichi il mero uso (di per sé del tutto lecito)”.
Tuttavia, nel caso di specie, è vero che il ricorrente è stato riscontrato positivo all’alcool test, in una concentrazione superiore al limite consentito, ma detta condizione, analizzando la documentazione depositata, appare a questo Collegio, oltre a non essere la causa dell’occorso incidente (tale circostanza può desumersi anche dall’analisi dei verbali della polizia stradale dai quali emerge che il ricorrente, dopo l’incidente, era vigile, orientato e rispondeva adeguatamente ai soccorritori) anche un evento del tutto saltuario, occasionale ed involontario, non essendo il ricorrente dedito al consumo di alcool, come emerge anche dalla documentazione medica depositata.
Il ricorrente, inoltre, nell’immediatezza del sinistro ha avvisato immediatamente i propri superiori e li ha costantemente e tempestivamente resi edotti sullo sviluppo della vicenda (anche con riferimento al successivo ritiro della patente per un anno), cercando di preservare quei doveri di protezione e salvaguardia dell’immagine e del prestigio dell’Istituzione indicati dai predetto artt.14 e 16 del Regolamento della Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri, a cui, peraltro, il provvedimento di espulsione fa in parte riferimento; ancora, durante sia il procedimento disciplinare (conclusosi con l’irrogazione della sanzione di un giorno di consegna di rigore) sia il procedimento volto all’espulsione dello stesso dal corso per allievi marescialli, si è assunto subito le proprie responsabilità, senza inutili giustificazioni, non nascondendo né minimizzando quanto accaduto.
Il Collegio, dunque, valutati i fatti, ritiene che, nel caso di specie, sia necessario fare uso di principi di più ampia e generale applicazione afferenti alla proporzionalità, alla ragionevolezza e alla giustizia sostanziale dell’azione amministrativa che impongono di attribuire il giusto peso e l’adeguata considerazione sia all’interesse tutelato dalla norma sia alla verifica se tale interesse, nonostante una formale sua violazione, sia stato effettivamente leso dal comportamento del militare, quando ciò non si ponga in contrasto con preminenti ragione di interesse pubblico.
La decisione del TAR
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio, valorizzando la giurisprudenza, seppur minoritaria, che non identifica il concetto di abuso di alcool in un singolo ed occasionale episodio, e valorizzando, altresì, il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nell’immediatezza e successivamente al fatto, improntato alla tutela e protezione dell’immagine e del prestigio dell’istituzione, unitamente ai risultati dallo stesso raggiunti nello svolgimento del corso, conclusosi con il conseguimento della laurea con la votazione di 100/110, così come depositati in atti dall’Amministrazione, che appaiono delineare una figura professionale meritevole di fiducia e su cui l’Amministrazione ha già investito risorse, ha annullato l’impugnato provvedimento di espulsione.
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