Carabiniere usa codice segreto di una ricarica telefonica appreso durante chiamata al 112. Sospeso per 4 mesi
Il ricorrente, Carabiniere Scelto, ha impugnato la determinazione del 2011, con la quale il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri gli aveva irrogato la sanzione di stato della «sospensione disciplinare dal servizio per mesi quattro » in relazione ai fatti già accertati con sentenza penale di condanna (a sei mesi di reclusione) passata in giudicato resa in relazione ai reati di peculato con profitto dell’errore altrui e violata consegna.
In particolare il ricorrente è stato sottoposto ad Inchiesta formale perché, «l’8 Ottobre 2001, durante il turno di servizio alla Centrale Operativa di Roma quale “operatore telefonico”, riceveva dal pari grado …, il codice segreto di una ricarica telefonica dell’importo di 20.000 lire, indebitamente acquisito dal …durante una conversazione telefonica con una signora convinta di aver chiamato l’operatore telefonico per effettuare la ricarica senza rendersi conto che invece aveva chiamato i Carabinieri e lo utilizzava ricaricando il telefono cellulare in uso alla sua ragazza intrattenendo, così, anche telefonate non attinenti allo specifico servizio cui era comandato ».
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Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al TAR LAZIO deducendo quattro motivi di illegittimità. Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, ecco i punti salienti della sentenza:
“Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla censurata assenza nell’atto di nomina dell’Ufficiale inquirente “del nominativo, grado, arma o corpo di appartenenza”, l’assunto risulta smentito ex actis in quanto la nota di nomina – come evincibile dal destinatario diretto della stessa, essendo agli altri organi in indirizzo la stessa inviata per conoscenza – è diretta al “Signore Maggiore Micucci Rodrigo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pomezia”.
Parimenti da disattendere è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della regola secondo cui l’indicazione sommaria degli addebiti da parte dell’Autorità che dispone l’Inchiesta formale debba avvenire in modo neutro ed imparziale: ciò in considerazione del rilievo che essendo stati i fatti accertati in sede penale, la contestazione degli addebiti, certamente di spettanza del comandante di corpo dal quale il militare dipende, non poteva che involgere in primo luogo i profili disciplinari della già accertata condotta, ovvero la dedotta “violazione dei principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, e dei doveri attinenti al giuramento prestato ed a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”.
Parimenti da disattendere sono le censure con cui il ricorrente, in varie parti del ricorso, deduce il difetto di istruttoria del procedimento disciplinare e la violazione del suo diritto di difesa, atteso che in alcun modo avrebbe potuto procedersi, essendo intervenuta sentenza di condanna in relazione ai fatti per i quali il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare, ad un autonomo accertamento dei fatti, in grado di disattendere le risultanze del procedimento penale.
Ed invero l’accertamento della sussistenza del fatto contenuto in una sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 653 comma 1 bis, c.p.p. ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla p.a.; il che a dire che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare, senza che sugli stessi l’Amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare.
Pertanto, non può esser revocato in dubbio, che quando i fatti addebitati all’inquisito nella sede amministrativa scaturiscono da un giudicato penale sono essi a “fare stato” anche ai fini disciplinari; da ciò l’irrilevanza dei dedotti profili di difetto di istruttoria e di violazione del diritto di difesa, riferiti alla necessità di un autonomo accertamento dei fatti, in quanto giammai in sede disciplinare ci si poteva discostare dalla risultanze del giudicato penale e pertanto procedere all’autonomo accertamento probatorio richiesto dal ricorrente.
Parimenti da disattendere è la censura di violazione del termine massimo di 270 giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna per la conclusione del procedimento disciplinare, ancorata all’erroneo presupposto, dedotto dal ricorrente, che dovrebbe aversi riguardo alla data di notifica del provvedimento medesimo e non alla data della sua adozione (incontestabilmente intervenuta prima della decorrenza del termine massimo), conclusione questa contrastante con la prevalente giurisprudenza in materia.
Il collegio, dunque, in considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi ha rigettato il ricorso.