Carabiniere libero dal servizio e ubriaco in pubblico, il TAR giusta la “punizione” del Comando
Può un Carabiniere farsi ‘notare’ in un luogo pubblico “in evidente stato di ubriachezza tanto da indurre un residente a chiamare il servizio 118?”. No, non può. Neanche se succede quando non è in servizio, in giornata di permesso. E il Tar conferma. Ai giudici amministrativi si era rivolto un appuntato in servizio in una stazione dei Carabinieri del bolognese per chiedere l’annullamento di una sanzione disciplinare decretata dal Comando regionale l’11 maggio del 2021: una consegna di tre giorni.
Militare dell’Arma sorpreso ubriaco in pubblico
Il motivo? Il militare, appunto, in una giornata in cui non era in servizio (il 6 febbraio del 2021), secondo il rapporto disciplinare redatto dal comandante, “è stato sorpreso in evidente stato di ebrezza da parte del servizio 118 chiamato da un cittadino residente, alla presenza di altri Carabinieri della Caserma di Montefiascone”.
Il militare fa ricorso contro la sanzione disciplinare
Il militare si è opposto sostenendo che il suo comportamento “non avrebbe in alcun modo riguardato il servizio ovvero i doveri che derivano dallo status di militare; né tantomeno si sarebbe creato alcun danno effettivo ovvero di funzionamento di immagine all’amministrazione di appartenenza, essendo stato visto solo dal personale militare e dai medici del 118“.
Al Tar ha fatto anche presente che le sue memorie difensive non sarebbero state prese in considerazione e infine ha contestato la “sproporzione” tra fatto e sanzione “specie tenuto conto della mancanza di precedenti disciplinari e della documentazione caratteristica ottima”.
Il Comando Legione Carabinieri dell’Emilia Romagna si è costituito in giudizio contestando tutte le obiezioni del militare “avendo la condotta contestata avuto riscontro nella collettività e costituendo lo stato di ubriachezza fuori dal servizio grave mancanza disciplinare”. E il Tar ha dato ragione al Comando.
Dapprima il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva della sanzione disciplinare “atteso che il comportamento serbato dal ricorrente appare idoneo a ledere l’immagine dell’Arma dei carabinieri di appartenenza e che la graduazione della sanzione comminata, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali, non appare a prima vista manifestamente sproporzionata”.
Poi a inizio maggio è arrivata la sentenza sul merito. E qui i giudici hanno scritto che è “smentito” dalla ricostruzione “l’assunto secondo cui l’episodio non avrebbe avuto riscontro nella collettività essendo il militare obbligato a tutelare l’immagine dell’amministrazione di appartenenza anche al di fuori del servizio prestato“.
Quando alle memorie difensive, il Comando le ha valute motivando di non condividerle e, infine, sulla sproporzione: “Nel caso di specie la graduazione della sanzione comminata, tenuto conto delle circostanze fattuali sopra esposte, non appare manifestamente sproporzionata e dunque annullabile dal Tribunale amministrativo”. Dunque, ricorso infondato e respinto; con condanna all’appuntato a pagare le spese legali al Comando regionale (2.000 euro).
LEGGI LE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA
Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
Cosa aspetti?
Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI