Avvocato Militare

Carabiniere imputato per truffa per due di straordinario. Assolto in appello, il Ministero nega il rimborso delle spese legali

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha agito per l’annullamento del D.M. con cui il direttore della Divisione della Direzione Generale per il Personale militare ha rigettato la richiesta di rimborso della notula spese legali prodotta dal ricorrente, nonché della nota con cui l’Avvocatura Generale dello Stato, in sede di istruttoria, ha espresso parere negativo sulla richiesta di rimborso, instando altresì per l’accertamento del diritto al pagamento delle relative spese.

Il procedimento penale

L’esponente era condannato dal Tribunale militare di Napoli con sentenza del 4 febbraio 2013 alla pena sospesa di nove mesi di reclusione per il reato di truffa militare aggravata, limitatamente a 2 ore di lavoro straordinario, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 del 2 febbraio 2012, pari ad euro 28,32, mentre era assolto limitatamente a 2 ore di lavoro straordinario del medesimo giorno, pari ad euro 32,07.

La Corte militare d’Appello di Roma con sentenza del 26 novembre 2015 ha poi assolto il deducente “perché il fatto non sussiste” in riferimento al primo episodio.

LEGGI LE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA 

Il 18 ottobre 2016 il ricorrente ha presentato istanza di rimborso della notula spese di patrocinio legale in misura pari ad euro 20.898,00, oltre accessori di legge, nella considerazione che la vicenda penale era stata originata da fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio e per l’assolvimento degli obblighi istituzionali.

Dopo una serie di interlocuzioni procedimentali era adottato, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato l’avversato decreto del Ministero della Difesa di rigetto della richiesta di rimborso, sull’assunto che pur ritenendosi comprovata la condotta delittuosa del graduato, l’assoluzione era stata disposta in quanto il pregiudizio subito dall’amministrazione non era stato considerato economicamente apprezzabile.

Il TAR non ha accolto il ricorso

Occorre premettere che l’Avvocatura Generale dello Stato ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio rimborso delle spese di patrocinio legale, poiché “il fatto – allontanamento dal servizio – per il quale il militare è stato tratto a giudizio è pacifico e l’imputato è stato assolto poiché il giudice penale non ha escluso la responsabilità, ma in ragione della pochezza della fattispecie ha escluso la punibilità“.

Ciò chiarito, l’art. 18 D.L. n. 67 del 1997 stabilisce che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.

In sostanza, la richiamata prescrizione postula, ai fini del rimborso delle spese legali, che la pronuncia favorevole debba escludere in ogni caso la responsabilità del dipendente, valutando “come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito” imputati allo stesso dipendente.

Tale elemento – sottolineano i giudici – non è tuttavia ravvisabile nella fattispecie in esame. Invero, per come evincibile dalla sentenza della Corte militare d’Appello di Roma, il giudice di seconde cure “… pur ritenendo provata la condotta in contestazione ma avendo tuttavia a riferimento la pochezza della fattispecie sottoposta al suo esame, è portata a concludere che non risulta integrato il reato militare di truffa ipotizzato, non potendosi ritenere il danno patrimoniale conseguente all’attività decettiva contestata come economicamente apprezzabile“.

Secondo i giudici amministrativi, quindi, a fronte quindi dell’accertata sussistenza della condotta tenuta dal graduato ma dell’esclusione del reato per la particolare tenuità del fatto, correttamente, pertanto, la resistente amministrazione ha negato il rimborso delle spese legali.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

error: ll Contenuto è protetto