Carabiniere espulso dall’Arma: prima di arruolarsi avrebbe avuto una relazione con minorenne
Il ricorrente è un carabiniere in congedo, arruolato nell’Arma in data 15 settembre 2004 in qualità di allievo carabiniere ausiliario e, dopo aver superato il normale iter addestrativo, è stato destinato alla Legione Carabinieri “Campania”.
Al termine della ferma di leva, egli è rimasto “a domanda” in qualità di carabiniere effettivo venendo definitivamente destinato al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” per l’impiego nella Stazione Carabinieri di Premeno e di Stresa.
Alla scadenza del quarto anno di servizio, il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio militare incondizionato dall’infermeria della Scuola Allievi Carabinieri di Torino; tuttavia, non potendo essere ammesso al servizio permanente, poiché imputato in procedimento penale per delitto non colposo, egli ha richiesto il prolungamento della ferma, ai sensi dell’art.950 del d.lgs. n. 66 del 2010.
LA VICENDA PROCESSUALE
All’esito di alterne vicende processuali, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2015 ha: assolto il ricorrente dall’imputazione di violenza sessuale aggravata, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione di atti sessuali con minorenne (in un anno di reclusione); interdetto in perpetuo il ricorrente da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate da minori.
Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” ha comunicato di non aver esercitato l’azione disciplinare, poiché il militare non poteva essere perseguibile sotto tale profilo, in quanto il fatto era avvenuto prima del suo arruolamento, in località lontana dall’attuale sede di servizio; la notorietà dell’accaduto è rimasta confinata in quell’ambito; l’interessato, valutato eccellente, non aveva precedenti disciplinari.
Il Comando Generale nell’approvare l’intendimento di definire la posizione disciplinare dell’interessato senza l’adozione di sanzioni, ha disposto l’archiviazione.
In seguito, il ricorrente ha presentato un’istanza di ammissione al servizio permanente ma il Comando Generale ha definitivamente respinto l’istanza del ricorrente, disponendone il collocamento in congedo.
LA SENTENZA DEL TAR
Il TAR ha respinto il ricorso. I carabinieri che, come il ricorrente, all’atto del passaggio dalla posizione di ausiliario di leva a quella di effettivo, hanno contratto la ferma volontaria quadriennale sono titolari di un rapporto a tempo determinato con l’Amministrazione, che si identifica nel periodo di ferma volontaria, suscettibile di essere trasformato, a mente dell’art. 948 del d.lgs. n. 66 del 2010, in rapporto di servizio a tempo indeterminato, esclusivamente qualora dimostrino di essere meritevoli “per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento”.
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Come correttamente affermato dall’Avvocatura dello Stato nelle proprie difese, il servizio in ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri risponde all’obiettiva esigenza dell’Amministrazione di poter sperimentare i militari nei primi quattro anni di servizio, in modo da valutarne le doti e le attitudini prima della loro eventuale assunzione definitiva. Perciò il legislatore ha riconosciuto, attraverso l’art. 949 del d.lgs. n. 66 del 2010, il potere di operare una scelta discrezionale nel momento dell’eventuale transito in servizio permanente, in ragione del pubblico interesse prevalente a mantenere in servizio soltanto coloro che diano pieno e sicuro affidamento e mostrino qualità umane e professionali significative.
Quando il procedimento penale – sottolineano i giudici amministrativi – per delitto non colposo si concluda con una condanna, com’è avvenuto al ricorrente, risulta definitivamente precluso il passaggio al servizio permanente, secondo una valutazione operata una volta per tutte dalla legge, in via astratta, che non lascia ulteriori margini valutativi all’Amministrazione in sede applicativa.
L’Amministrazione non avrebbe potuto valutare le tipologie, le qualità, la personalità dimostrate in servizio dal militare condannato, in quanto il diniego scaturisce, come atto procedimentalmente necessitato, da una precisa volontà del legislatore, che non ha ritenuto possa essere ammesso al servizio nell’Arma chi sia stato condannato a pena detentiva, a prescindere quindi dalle singole situazioni.
Non vi è alcuna contraddizione tra il provvedimento impugnato e la decisione di non tener conto della condanna ai fini disciplinari, in quanto la sentenza penale rilevava sul differente piano dell’applicazione della previsione ostativa all’ammissione in servizio permanente effettivo.