CARABINIERE CHIEDE TRASFERIMENTO PER ASSISTERE I GENITORI: ARMA BACCHETTATA DAL TAR “IL DINIEGO DEVE ESSERE MOTIVATO”
L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza a tal fine, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza;
In virtù di tale diritto, il ricorrente, un appuntato dell’Arma, ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione Foggia Porta San Severo (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore.
Il T.A..R. Puglia cui il ricorrente si è rivolto dopo il diniego del trasferimento ha preliminarmente sottolineato che l’impugnato provvedimento non soddisfa i parametri di legittimità, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia, non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;
Il provvedimento – rileva il T.A.R. – non reca alcuna indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, sicché le valutazioni espresse in merito all’opportunità dello spostamento del militare risultano insuscettibili di riscontro e non apprezzabili nella loro congruenza. Non risulta, inoltre, dalle motivazioni rappresentate dall’Amministrazione, che la stessa abbia minimamente preso in considerazione la più urgente tra le ragioni esplicitate nell’istanza di trasferimento da parte del militare, ovvero la gravità dello stato di salute di entrambi i genitori, circostanza opportunamente documentata, ma sulla quale il Comando non esprime alcuna valutazione;
Infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente.
Secondo il T.A.R. Puglia, quindi, le doglianze del ricorrente appaiono fondate, e quindi il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.