Carabinieri

CARABINIERE AL NORD, CONSIGLIERE COMUNALE AL SUD. L’ARMA NEGA IL TRASFERIMENTO

Torniamo ad analizzare il rapporto militari e politica. In particolare una recente sentenza del Tar Piemonte pubblicata il 9 gennaio 2017 e che vede un carabiniere in servizio in provincia di Torino, adire la giustizia amministrativa in seguito al diniego del trasferimento a Monte San Giacomo (Salerno) dove il ricorrente ricopre la carica di consigliere comunale.

Per il TAR Piemonte, il ricorso è infondato.

“Le censure prospettate nel ricorso si fondano sulla tesi secondo cui il diniego al trasferimento necessita di una motivazione rafforzata, che nel caso di specie è mancata, perché viene ad incidere su una posizione giuridica che l’ordinamento tutela, in quanto espressione di un interesse costituzionale.

Lamenta in particolare il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna valutazione sui carichi di lavoro e che nei provvedimenti sono indicati dati contraddittori.

La tesi non è condivisibile.

La disposizione in esame prevede che la richiesta degli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Interpretando tale normativa, la giurisprudenza amministrativa ha al riguardo già chiarito che per effetto di tale disposizione, mentre è indiscusso il “divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale” (T.A.R. Puglia, sede, sez. II, 9 aprile 2013 n. 520), la richiesta di avvicinamento deve essere esaminata tenendo sempre conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse.

Nel caso in esame, è indubbio che l’Amministrazione abbia provato la grave situazione di carenza di organico e, come ha evidenziato la difesa erariale, per la tipologia di servizio svolto dal ricorrente (agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica sicurezza), non sia possibile effettuare una valutazione sui carichi di lavoro, stante la imprevedibilità delle richieste di intervento.

Non solo.

Il diniego contiene una seconda motivazione: la possibilità di espletare il mandato fruendo dei permessi previsti dalla normativa, cioè dall’art 79 d. lgs. 267/2000.

Il ricorrente è infatti stato eletto in un Comune di 1600 abitanti, ricopre il ruolo di consigliere comunale, per cui la partecipazione ai consigli comunali, convocati con un preavviso di 5 giorni, viene garantita con la richiesta dei permessi retribuiti, fatta salva l’ulteriore facoltà di una aspettativa non retribuita.

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto condannando il ricorrente al pagamento di 1000,00 in favore dell’Amministrazione.

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