CAPITANO DELL’ESERCITO “RIMPROVERATO” PER UN’INTERVISTA RADIOFONICA: DOVEVA COMUNICARLO AI SUPERIORI
L’omessa comunicazione di fatti o eventi afferenti lo status di militari o il servizio, è una fattispecie frequente nei procedimenti disciplinari. Oggi analizziamo una singolare sentenza ( sulla partecipazione ad una trasmissione radiofonica di un militare dell’esercito. Il ricorrente è capitano dell’Esercito, ha una particolare conoscenza della realtà afghana e libanese nonché del fenomeno del “fondamentalismo jihadista”, ed in ragione di questa sua competenza presta servizio presso il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, in qualità di insegnante aggiunto, e collabora con il Centro Alti Studi per la Difesa nell’ambito del “Piano Ricerche CeMISS – Osservatorio strategico afghano”.
I collaboratori di tale Centro scrivono e pubblicano periodicamente articoli e partecipano a programmi di informazione al fine di dare un contributo all’approfondimento di temi di particolare interesse. Così anche il ricorrente ha avuto spesso occasione di partecipare a programmi televisivi: tra essi anche la trasmissione mandata in onda sul canale radiofonico Radio 1 il 30 settembre 2015 alle ore 6,05, alla quale il Cap. Bertolotti è stato invitato per approfondire l’argomento di un articolo scritto dal ricorrente l’anno precedente, relativo al fronte insurrezionale afghano: non è contestato che nella occasione il conduttore televisivo ha introdotto l’ospite presentandolo come “Claudio Bertolotti – Responsabile dell’Osservatorio Strategico per il teatro dell’Afghanistan del Centro Militare di Studi strategici – CEMISS”, senza fornire alcuna informazione relativa allo status di militare del ricorrente e del grado da questi rivestito; del pari non è contestato che il ricorrente nel corso della trasmissione televisiva non ha reso nota alcuna informazione coperta da segreto militare, riferendo unicamente di situazioni già di pubblico dominio.
Con nota del 12 ottobre 2015 il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito ha avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale applicazione, nei di lui confronti, della consegna di rigore, per aver partecipato alla trasmissione radiofonica del 30 settembre 2015 senza essere stato preventivamente autorizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito o dallo Stato Maggiore della Difesa – PI, ai quali farebbe capo la responsabilità nelle tematiche riguardanti missioni internazionali; al ricorrente è stato inoltre addebitato di aver non aver informato il Centro Militare di Studi Strategici e di aver espresso, nel corso della trasmissione “opinioni e considerazioni non in linea con la narrativa e le note di linguaggio attualmente in atto, le quali se fossero attribuite al comparto della Difesa procurerebbero al medesimo ripercussioni in materia di danno all’immagine.”. A seguito del procedimento disciplinare la Commissione disciplinare ha ritenuto che il ricorrente fosse “passibile di alcuna sanzione disciplinare”. Tuttavia il Comandante, con provvedimento del 22 dicembre 2015 n. prot. M_DE 24856/30629, non concordando con il parere espresso dalla Commissione, ha irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero in relazione alla ritenuta violazione degli articoli 715 comma 1 e 748 comma 5 del D.P.R. 90/2010, per non aver comunicato preventivamente alla propria linea gerarchica la partecipazione alla trasmissione del 30 settembre 2015
L’accusa in questione trae origine dall’art. 748 del D.P.R. 9072010, il quale disciplina i casi in cui il militare deve effettuare obbligatoriamente delle comunicazioni, essenzialmente riconducibili ad assenze per motivi di salute o per altra “grave ragione”. Al comma 5, che è quello richiamato nel provvedimento del 22 dicembre 2015, si legge che “Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.”.
La disposizione in parola annette l’obbligo di effettuare la comunicazione non relativamente ad ogni e qualsiasi evento che coinvolga il militare ma solo relativamente a quelle situazioni che “possono avere riflessi sul servizio”, e che possono cagionare disfunzioni: invero, tenuto conto del fatto che la previsione in parola è contenuta nel contesto di una norma che si preoccupa di stabilire l’obbligo del militare di avvisare tempestivamente i superiori delle proprie assenze, per dar modo a costoro di disporre la relativa sostituzione, nonché dei mutamenti di stato civile e di famiglia, ancorquì, all’evidenza, in quanto eventi che possono comportare un maggior numero di assenze dei militari, è ragionevole affermare che anche nel caso divisato al comma 5 lett. b), vengono in considerazione solo situazioni idonee ad influire sul servizio reso dal singolo militare, nell’ottica di prevenire assenze future.
Nel caso in parola, tuttavia, non è dato comprendere quale disservizio possa essere stato cagionato dal ricorrente e/o potesse essere evitato, ove il medesimo avesse dato comunicazione alla di lui linea di comando della partecipazione alla trasmissione: difatti non è contestato che la trasmissione radiofonica si è tenuta fuori dagli orari di servizio e che la partecipazione alla stessa non ha cagionato un minuto di assenza del Cap. Bertolotti né ha determinato la necessità di sostituire il ricorrente, anche solo per un breve periodo di tempo.
Più pertinente é invece il “Prontuario n. 6856 S1/G1” del COMFORDOT (cioè del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, dal quale dipende il ricorrente), nel quale si legge che “La partecipazione ad eventi e trasmissioni televisive (quiz, talent show, concorsi, ecc.) non hanno bisogno della preventiva autorizzazione della F.A. in quanto svolte nella sfera delle attività private, ma necessitano di essere comunicate per informazione sulla linea gerarchica.”.
Nel rilevare che l’obbligo di comunicazione imposto dal Prontuario n. 6856 S1/G1 del COMFORDOT non contempla alcuna ipotesi di esenzione e che dunque il militare deve ritenere soggetta a comunicazione alla propria linea di comando qualsiasi partecipazione ad un evento televisivo o radiofonico, quantunque egli possa ritenere tale comunicazione assolutamente ridondante ai fini della tutela della immagine delle Forze Armate o della segretezza o riservatezza di certe notizie, il Collegio deve però anche rilevare che le considerazioni svolte al paragrafo che precede dovevano indurre il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito a motivare in maniera più specifica e rigorosa l’applicazione della sanzione del rimprovero, e ciò a maggior ragione per il fatto che la Commissione di disciplina anche in questa occasione aveva espresso parere favorevole al ricorrente: in difetto di una rigorosa motivazione il provvedimento sanzionatorio portato all’esame del Collegio risulta allora inficiato da mancanza di trasparenza e da contraddittorietà, insinuando il dubbio che il Cap. Bertolotti nella occasione sia stato punito non per aver violato una norma di comportamento sulla cui portata egli era già stato in precedenza reso edotto, quanto piuttosto perché soggetto fastidioso o inviso per altre ragioni.
In esecuzione della presente decisione il Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito dovrà riaprire il procedimento disciplinare, concludendolo con determinazione che dovrà tenere conto sia della istruttoria svolta sino a quel momento e del parere della Commissione di disciplina espresso il 22 dicembre 2015, sia delle statuizioni che precedono.