Brigadiere dei carabinieri, multato da due Appuntati della Guardia di Finanza, condannato per Minaccia ad inferiore ed istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri effettivo al Comando Provinciale Carabinieri in Pescara, l’8 aprile del 2018 in ragione di una contestazione al codice della strada per sosta nel parcheggio riservato portatori di handicap, elevatagli dal personale della locale compagnia Guardia di Finanza, dopo essersi qualificato come appartenente alle Forze dell’Ordine e superiore in grado agli stessi agenti accertatori, a seguito dell’invito rivoltogli da uno dei militari di declinare le proprie generalità e di esibire la tessera dell’eventuale Corpo o Arma di appartenenza, lo spintonava e offendeva il prestigio, l’onore e la dignità dello stesso, indirizzando ai due militari le seguenti espressioni:
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“Voi, invece di fare gli splendidi qui, davanti al bar, o prendere il caffè, perché non andate a lavorare come faccio io adesso?.. .Prendetemi la targa…fatemi pure la fotografia alla targa e fatemi la multa…poi portatemela in via D’Annunzio, che io sto andando a lavorare…non come voi che state qui a non fare niente! Andate a lavorare! Dovete andare a lavorare invece di stare qui a non fare niente! Vergognatevi! Vergognatevi!”.
Il giorno successivo, in seguito ed in dipendenza dei fatti predetti, contattava telefonicamente l’App. Sc. della Gdf e gli rivolgeva parole ingiuriose e minatorie, del seguente tenore testuale : “avete finito di rompere i coglioni con le vostre cagate? Voi non avete nessun diritto di fare le notifiche e di andare a casa della gente a rompere le scatole! Se continuate, vengo dal vostro comandante di Compagnia, gli racconto tutto e vi faccio passare un brutto quarto d’ora”.
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Nei confronti del brigadiere è stato avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale militare di Roma in ordine al reato continuato di violenza, minaccia e ingiuria a un inferiore e dalla Procura Ordinaria in relazione agli artt. 81, 337, 651, 341-bis c.p.
Il tribunale ordinario di Pescara ha chiesto il parere della Corte di cassazione, poiché il militare è stato condannato in primo grado dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all’art. 146 cod. pen. mil. Pace.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione il conflitto deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario in ragione della maggiore gravità del reato contestato al brigadiere nel giudizio ordinario.