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Bossoli militari, collezionismo e burocrazia: il Decreto Sport riscrive (male) la 110/75


Una riforma attesa da anni… ma scritta con i piedi

Con l’articolo 12 del Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025, meglio noto come “Decreto Sport”, il legislatore ha finalmente messo mano a un nodo giuridico che da troppo tempo generava confusione e contenziosi: la detenzione di bossoli di origine militare. La modifica va ad aggiornare larticolo 1 della Legge 110/1975, ridefinendo cosa debba intendersi per munizione da guerra.

Nel nuovo comma finale dell’articolo 1, si chiarisce che:

“I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.”

Una vera rivoluzione, sulla carta. Ma come spesso accade in Italia, la buona volontà del legislatore si scontra con una stesura normativa che più confusa non si può.


Finalmente salvi i tiratori sportivi. Ma a quale prezzo?

La norma nasce per porre fine a decenni di paradossi giudiziari: persone denunciate per aver raccolto bossoli di esercitazioni militari sui campi di tiro e riutilizzati per ricarica sportiva, oppure semplicemente per riciclaggio dei metalli. Un comportamento assolutamente non pericoloso, eppure trattato alla stregua di un traffico illecito di armi da guerra.

Ora, grazie alla nuova disposizione, chi raccoglie bossoli 9×19, 5,56×45 o 7,62×51 – anche 12,7×99 per i più “dotati” – potrà dormire sonni più tranquilli, a patto che li impieghi per attività sportive o civili autorizzate.

Tuttavia, resta l’amaro in bocca per una formulazione bizantina e ridondante, che rischia di generare nuovi problemi interpretativi.


Uso civile, uso sportivo… ma non è la stessa cosa?

Nel testo si legge per ben due volte l’espressione: “ad uso sportivo”, accanto a “al munizionamento civile consentito”. Un’inutile ripetizione che rivela l’approccio confuso e prolisso del legislatore.

L’uso sportivo è già compreso nell’ambito del munizionamento civile. Eppure, si insiste a distinguerlo, quasi temendo che qualche giudice troppo zelante possa equivocare. Il risultato? Un pasticcio semantico che invece di semplificare, moltiplica le ambiguità.


Il bossolo come soprammobile: i figli di un Dio minore

Ed eccoci al vero tallone d’Achille della norma: il collezionismo e l’uso ornamentale. Non c’è traccia, infatti, di una scriminante per chi detiene bossoli esplosi a fini decorativi o museali.

Eppure, sono decine le denunce – assurde, grottesche – ai danni di chi ha trasformato un bossolo da cannone della Grande Guerra in portaombrelli, fermacarte o soprammobile vintage. Tutto materiale inerte, storico, privo di pericolosità, ma trattato alla stregua di un residuato bellico attivo.

Con la nuova norma, se hai bossoli usati per lo sport o lo smaltimento, sei in regola. Ma se li tieni come ricordo del servizio militare? Rischi una denuncia. Un’assurdità giuridica che penalizza i collezionisti e lascia spazio a interpretazioni capziose.


Una riforma a metà: occasione mancata per il buon senso

In conclusione, il nuovo comma della Legge 110/75 – pur rappresentando un passo avanti – non è affatto esente da critiche.

  • Ha risolto un problema concreto per i tiratori sportivi.
  • Ha previsto finalmente la liceità del riciclo a fini industriali.
  • Ma ha ignorato completamente il collezionismo e l’impiego ornamentale.

Il rischio? Che domani un cittadino con un bossolo antico sulla mensola venga trattato come un potenziale criminale, mentre chi ne detiene 500 per ricarica sportiva sia perfettamente legittimato.

È questo il senso del diritto penale moderno? O è solo l’ennesimo caso di norma scritta in fretta e senza ascoltare chi la dovrà applicare e subire?

Il legislatore ha 60 giorni per convertire in legge il decreto. Sarebbe il caso di usare quel tempo per correggere le ambiguità e, per una volta, scrivere una norma che non lasci più spazio al ridicolo.


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