Bari, poliziotto beccato per false presenze: il processo finisce in prescrizione, ma perde comunque il posto
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il caso: 31 anni di servizio e un procedimento disciplinare esplosivo
Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, con oltre trent’anni di servizio e in forza al Commissariato “San Paolo” di Bari, è stato destituito dal Corpo a seguito di un procedimento disciplinare avviato dopo la chiusura di un’inchiesta penale.
Il procedimento, conclusosi in sede penale con una prescrizione, riguardava una serie di condotte ritenute “gravemente censurabili sul piano deontologico e professionale”: secondo l’accusa, l’agente avrebbe falsificato i fogli di presenza, attestando ore di servizio mai prestate, per poi abbandonare il posto di lavoro durante l’orario d’ufficio e intrattenere rapporti sessuali con una prostituta.
Il decreto di destituzione e il ricorso al TAR
Il provvedimento di destituzione, firmato dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha segnato la fine della carriera dell’assistente capo.
Contro tale decisione, il ricorrente ha presentato ricorso al TAR Puglia – sede di Bari, chiedendo l’annullamento del decreto e di tutti gli atti connessi, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito del licenziamento.
Le accuse e la linea difensiva
L’agente sosteneva che, in assenza di una condanna penale, l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere disciplinarmente. Contestava inoltre la mancanza di un’istruttoria autonoma e completa da parte del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Bari, accusato di essersi limitato a “copiare” le conclusioni del processo penale.
Il ricorrente invocava la violazione dei principi di proporzionalità e legittimità dell’azione amministrativa, denunciando anche presunti sviamenti di potere e contrasti sindacali con i membri del Consiglio di Disciplina.
Si è, inoltre, difeso spiegando che «le sue mansioni includevano l’allontanamento dall’ufficio per esigenze di servizio» e che «gli spostamenti compiuti per incontrare» la donna con la quale, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali durante l’orario di servizio, «sarebbero avvenuti per ragioni di servizio nell’ambito di attività investigative».
Le prove tecniche: celle telefoniche, registri di presenza e ammissioni d’errore
Al centro del procedimento disciplinare che ha portato alla destituzione dell’assistente capo della Polizia di Stato vi sono state prove tecniche e documentali ritenute decisive dal Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Bari.
Secondo gli atti richiamati nel giudizio, l’Amministrazione ha fondato la contestazione su una pluralità di riscontri oggettivi, in particolare:
- i fogli di presenza del Commissariato di Bari “San Paolo”, sui quali l’agente avrebbe apposto la propria firma attestando l’intero turno di servizio, anche nei giorni in cui lasciava l’ufficio ore prima o arrivava in ritardo di diverse ore;
- i registri di servizio e gli estratti orari delle timbrature, che, incrociati con altri dati interni, non corrispondevano alle effettive presenze rilevate;
- i tabulati e le celle telefoniche del dispositivo in uso all’agente, acquisiti nel corso del procedimento penale, che indicavano la presenza del telefono in zone periferiche o in aree della città lontane dalla sede di servizio, in orari in cui avrebbe dovuto trovarsi in ufficio;
- e infine, la documentazione dei controlli interni della Questura, che avevano segnalato la discrepanza tra i turni dichiarati e le ore realmente coperte.
Durante il procedimento disciplinare, la difesa dell’agente aveva sostenuto che le celle telefoniche non potessero costituire una prova certa, poiché il sovrintendente incaricato della trascrizione aveva ammesso di aver commesso errori di trascrizione e di interpretazione dei dati di localizzazione.
Tale circostanza è stata riconosciuta, ma ritenuta non sufficiente a smentire l’insieme del quadro probatorio. Il TAR ha osservato che, anche considerando gli errori tecnici, restavano numerosi e coerenti elementi convergenti: firme sui registri non giustificate, discrepanze di orario e, soprattutto, assenze non motivate dal servizio.
La difesa del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno resistito al ricorso sottolineando che la prescrizione penale non equivale a un’assoluzione e non preclude all’Amministrazione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Secondo la difesa dello Stato, la condotta accertata, anche solo con un grado di verosimiglianza, integrava “violazioni gravissime dei doveri di correttezza, moralità e decoro” che devono caratterizzare ogni appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza.
La decisione del TAR: condotta “gravemente lesiva del prestigio dell’Amministrazione”
Nella sentenza depositata dopo l’udienza del 5 novembre 2025, il collegio giudicante, presieduto dal dott. Alfredo Giuseppe Allegretta, ha respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità della destituzione.
Il TAR ha sottolineato che l’Amministrazione può autonomamente valutare i fatti emersi in sede penale, anche se il procedimento si conclude con prescrizione, applicando le regole probatorie proprie del diritto disciplinare (“più probabile che non”) e non quelle penali (“al di là di ogni ragionevole dubbio”).
La sentenza ribadisce che “l’offensività delle condotte e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma anzi risultano suffragate”, rendendo la destituzione “proporzionata e congrua” rispetto alla gravità dei fatti.
Precedenti disciplinari e recidiva
Pur riconoscendo i numerosi encomi ottenuti in carriera, il TAR ha dato rilievo alla presenza di precedenti disciplinari a carico dell’agente, evidenziando la recidiva come elemento determinante ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 737/1981.
Il Collegio ha rilevato come la reiterazione di condotte scorrette e la falsificazione sistematica dei registri di presenza abbiano “gravemente compromesso l’immagine e il prestigio della Pubblica Sicurezza”, rendendo inevitabile la misura massima della destituzione.
Sviamento di potere e proporzionalità: accuse infondate
Il TAR ha definito “prive di riscontro” le accuse di sviamento di potere avanzate dal ricorrente, sottolineando che non è stata presentata alcuna istanza di ricusazione dei membri del Consiglio di Disciplina e che nessun elemento concreto provava un intento ritorsivo di natura sindacale.
Anche la censura di sproporzione della sanzione è stata respinta: “il giudizio sulla gravità dei fatti appartiene alla discrezionalità amministrativa e non può essere sostituito da quello del giudice, se non in casi di manifesta irragionevolezza”, si legge nella motivazione.
Condanna alle spese
Con dispositivo finale, il TAR Puglia – Sezione I di Bari ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.
La sentenza, chiara e severa, segna un precedente significativo in materia di autonomia disciplinare dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza rispetto ai procedimenti penali, ribadendo il principio secondo cui la condotta del pubblico agente deve sempre conformarsi ai valori di onestà, correttezza e decoro propri della divisa che indossa.
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