Assolto Maresciallo denunciato per disobbedienza: “condizioni di contingente disagio psichico”
Con sentenza emessa il 13/06/2018 la Corte militare di appello di Roma, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dal Procuratore militare di Napoli, assolveva Roberto Picone, maresciallo di prima classe, in servizio presso il Distaccamento aeroportuale militare di Pantelleria dai reati ascrittigli ai capi A, B, C e D, perché il fatto non costituisce reato.
Più precisamente, al capo A, si contestava a Picone di avere disobbedito all’ordine del ten. col. Stabia di aprire l’ufficio E.A.D., per consentire l’accesso al personale della ditta Grise, che doveva provvedere all’istallazione di un condizionatore d’aria.
Al capo B, si contestava all’imputato di avere disobbedito all’ordine del ten. col. Stabia di comunicare le credenziali informatiche – user id e password – degli apparati informatici di cui era in possesso nella sua qualità di amministratore di rete unico e di ufficiale addetto alla sicurezza E.A.D.
Al capo C, si contestava a Picone di essersi appropriato delle chiavi degli uffici del Distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica militare di Pantelleria presso cui prestava servizio, di cui si impossessava il 03/04/2015, al termine della sua giornata lavorativa.
Infine, al capo D, si contestava all’imputato di essersi appropriato delle chiavi degli armadi del laboratorio E.A.D., di cui si impossessava con le stesse modalità descritte al capo C.
Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte, con recente sentenza, ha respinto il ricorso evidenziando quanto segue:
In questa cornice, occorre passare in rassegna le singole condotte illecite, prendendo le mosse da quelle ascritte all’imputato ai capi A e B. Secondo la Corte militare di appello di Roma, pur risultando tali condotte disobbedienti dimostrate, per effetto degli ordini impartiti all’imputato dal ten. col. Scabia, il comportamento inottemperante del mar. Picone doveva giustificarsi con le sue condizioni di contingente disagio psichico.
Tali condizioni patologiche sono attestate dalle certificazioni mediche acquisite al fascicolo del dibattimento e dall’assenza dal servizio, protrattasi ininterrottamente, a partire dal 03/04/2015, per diciotto mesi, conseguente allo stato ansioso-depressivo che affliggeva l’imputato all’epoca dei fatti. Lo stato di alterazione psichica dell’imputato, del resto, costituisce un elemento probatorio incontroverso, corroborato, oltre che dalle citate certificazioni mediche, dalle deposizioni acquisite nel giudizio di primo grado – tra cui quelle rese dai testi Romano e Ferreri – che evidenziavano come l’imputato, nella giornata del 03/04/2015, versava in una condizione di fibrillazione nervosa, che lo induceva a sottoporsi a una visita medica.
In questa cornice, occorre ribadire che le precarie condizioni di salute che affliggevano il mar. Picone non consentivano di ritenere dimostrato che il comportamento inottemperante, che gli veniva contestato ai capi A e B, dipendesse da un atteggiamento doloso, finalizzato a disobbedire agli ordini ricevuti dal ten. col. Scabia.
Considerazioni differenti valgono in ordine alle ipotesi di appropriazione indebita contestate all’imputato ai capi C e D, per le quali si riteneva che non vi era prova che le chiavi della cui detenzione si controverte fossero gli originali appartenenti all’Amministrazione militare. Costituiva, invero, una prassi consolidata tra i militari succedutisi nell’incarico ricoperto dal mar. Picone quella di effettuare una copia delle chiavi degli uffici del Distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica militare di Pantelleria della cui appropriazione si discute, con la conseguenza che, sotto questo profilo, l’istruttoria dibattimentale non consentiva di stabilire se l’imputato si era appropriato degli originali o delle copie degli oggetti di cui ai capi C e D.
Si aggiunga che costituisce un dato circostanziale incontroverso quello secondo cui il mar. Picone restituiva le chiavi in suo possesso il 14/04/2015, con la conseguenza che, prescindendo dall’individuazione materiale di tali oggetti, non si verificava alcuna interversione nel possesso indispensabile alla configurazione delle ipotesi di reato ascritte all’imputato ai capi C e D, ai sensi degli artt. 236, 47, n. 2, c.p.m.p. Ne discende che, al più, potrebbe configurarsi un ritardo nella restituzione delle chiavi, limitatamente all’arco temporale compreso tra il 03/04/2015 e il 04/04/2015, che, in quanto tale, non consentiva di ipotizzare la sussistenza del reato di appropriazione indebita militare, contestato ai capi C e D, per la configurazione del quale occorreva un atteggiamento doloso e reiterato nel tempo del mar. Picone, insussistente nel caso in esame.
Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale militare romana, che, evidenziava che il comportamento dell’imputato, quand’anche negligente, non appariva idoneo a «far ritenere integrato il dolo del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 235 c.p.m.p., che presuppone la volontà di far propria la cosa mobile appartenente alla amministrazione militare o ad altro militare».