Assegno unico dal 2023 sarà più ricco ed automatico contro caro vita
Una doppia buona notizia per i cittadini che oggi percepiscono l’Assegno unico per i figli. La prima è legata alle modalità di accesso alla misura di sostegno alle famiglie. Dal 2023, infatti, se i requisiti del nucleo familiare non sono cambiati rispetto all’anno precedente l’assegno sarà erogato direttamente dall’Inps senza più l’obbligo di presentare la domanda di accesso. L’altra buona notizia è che l’importo mensile dell’assegno, oggi fissato in 175 euro, potrebbe registrare un aumento fino a 190 euro grazie all’adeguamento al costo della vita.
L’automatismo
L’Istituto nazionale di previdenza, oggi chiamato a gestire e pagare assegni per 8,262 milioni di figli, non chiederà più la domanda di rinnovo dell’assegno unico ma continuerà ad erogare l’importo in automatico visto che è a conoscenza dei dati e delle posizioni dei beneficiari. Saranno questi ultimi a dover comunicare eventuali variazioni dei requisiti di accesso all’assegno e che possono riguardare la variazione del numero di figli, dai nuovi arrivi ai ragazzi che compiendo 22 anni escono dal raggio d’azione dell’assegno unico, o ancora una modifica dell’Isee e quindi variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo.
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Importi adeguati al caro vita
L’assegno unico ai figli dal prossimo 1° gennaio 2023 sarà indicizzato all’inflazione, così come prevede la legge che lo ha introdotto. Una rivalutazione che, allo stato attuale della corsa verso l’alto del caro vita, potrebbe portare il valore dell’assegno mensile dagli attuali 175 euro a 190 euro per chi ha un Isee fino a 15mila euro. Isee che verrebbe a sua volta rivalutato a poco più di 16mila euro. Due ipotesi attendibili se si considera un’inflazione per il 2022 all’8 per cento. Se così fosse anche l’importo minimo dell’assegno di 50 euro, erogato a chi ha un Isee superiore a 40mila euro, salirebbe a 54 euro grazie all’indicizzazione all’aumento del costo della vita con un Isee rivalutato a 43.200 euro.
ISEE cosa e’
COS’E
L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
L’ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.
COME OTTENERLO
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Gli ISEE elaborati nel 2021 hanno validità fino al 31 dicembre 2021.
Modalità per presentare la DSU
- INPS – la DSU può essere compilata on line, direttamente dall’interessato, utilizzando il servizio dell’INPS.
- CAF – la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;
- ISEE precompilato – dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell’INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all’acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega. Il DM n. 92 del 12 maggio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022) ha introdotto meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.
SIMULAZIONE
L’INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.
ISEE CORRENTE
In alcune situazioni è consentito l’aggiornamento dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente.
L’ISEE corrente aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall’art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.
Possibilità di aggiornare i dati reddituali
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
- una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Se si verificano tali condizioni la componente reddituale dell’ISEE viene aggiornata prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. L’Indicatore reddituale è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi.
Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Possibilità di aggiornare i dati patrimoniali
Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE ordinario viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Al fine di adeguare la modulistica, con Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.
Per saperne di più leggi l’informativa e consulta le istruzioni per la compilazione della DSU.
ATTESTAZIONE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ
Qualora l’attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
- Con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.
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