Appuntato rifiuta di consegnare le chiavi al Maresciallo e si chiude nell’auto di scorta. Condannato a 3 mesi di reclusione
Nel luglio 2014 un Appuntato dei Carabinieri, partecipò a un servizio di scorta riguardante un collaboratore di giustizia, con mansioni di autista dell’autovettura. Il maresciallo responsabile del servizio quale capo scorta, dopo una sosta in autostrada in un’area di servizio, chiese all’appuntato di consegnargli le chiavi del veicolo e di accomodarsi nel sedile posteriore, poiché, a causa delle condizioni di affaticamento, intendeva sostituirlo nelle mansioni di autista con un altro militare facente parte della scorta.
L’appuntato non si limitò a rifiutare la consegna delle chiavi dell’auto, ma si chiuse all’interno di essa, creando un’evidente situazione di pericolo dato il genere di incarico (tanto più che dentro l’abitacolo si trovavano i giubbotti antiproiettile).
Tale disobbedienza all’ordine cessò solamente dopo l’intervento telefonico di altri militari. In primo e secondo grado l’appuntato è stato condannato con pena ridotta in appello a 3 mesi.
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L’appuntato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sottolineando, tra le altre motivazioni, che le ragioni della sostituzione derivavano non già dalle proprie condizioni di spossatezza, ma dal suo rifiuto di consumare un pasto velocemente nell’area di servizio in cui stazionavano in quel momento. Da qui l’illegittimità dell’ordine che rendeva non punibile il rifiuto opposto.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’appuntato. “Va chiarito – ha evidenziato la Suprema Corte – che ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di disubbidienza militare è richiesto il dolo generico, consistente nella mera volontà di rifiutare di obbedire a un ordine impartito dal superiore che abbia attinenza al servizio.
Secondo quanto previsto dall’art. 1349, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), l’insindacabilità e vincolatività dell’ordine del superiore proprie del sistema gerarchico militare, trovano una limitazione unicamente quando l’esecuzione di tale ordine possa costituire manifestamente reati. In tutte le altre ipotesi rimane invece assolutamente irrilevante, sotto ogni profilo, il motivo per cui il militare abbia ritenuto giustificato il rifiuto di obbedire all’ordine del superiore attinente al servizio.
Ebbene, le mere illazioni circa le ragioni del comportamento del superiore configurate dalla difesa non hanno nessuna attinenza con le suddette condizioni scriminanti come richieste dall’art. 1349 del Codice dell’ordinamento militare, sicché nessuna causa di giustificazione reale o putativa rimane rappresentata.