Albania, Viminale condannato: risarcimento a un algerino per trasferimento “senza motivo” e destinazione falsa
La decisione del Tribunale di Roma
Il 10 febbraio 2026 il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un cittadino algerino, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno. Il giudice Corrado Bile ha ravvisato una “condotta colposa” e la mancata osservanza delle regole di buona amministrazione, sottolineando come il trasferimento verso la struttura di Gjader, in Albania, sia avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato.
Il nodo giuridico: nessun atto scritto, diritti incisi
Secondo la sentenza, lo spostamento del ricorrente da un Cpr italiano ha inciso direttamente sui diritti fondamentali della persona. Il tribunale evidenzia che ogni trasferimento deve essere supportato da un atto formale, conoscibile e impugnabile, requisito ritenuto essenziale per garantire le tutele dell’habeas corpus. L’assenza di un decreto motivato ha costituito, per il giudice, un vulnus amministrativo non meramente procedurale ma sostanziale.
L’avvocato Santoro: “Decisione che mette in discussione tutti i trasferimenti”
A pesare la portata della pronuncia è l’avvocato difensore del ricorrente, che segue anche altri due casi analoghi pendenti. Il legale afferma che la decisione potrebbe “mettere in discussione tutti i trasferimenti fatti”, sostenendo che finora sarebbero avvenuti senza decreto motivato. Il legale richiama un parallelismo con il sistema carcerario, dove i trasferimenti sono sempre accompagnati da provvedimenti motivati e impugnabili, e ricorda che nei Cpr si è trattenuti per violazioni amministrative, non per reati.
“Falsità sulla destinazione”: cosa accerta la sentenza
Un passaggio centrale riguarda la comunicazione della destinazione. Il tribunale accerta che al ricorrente sarebbe stato detto falsamente che il trasferimento sarebbe avvenuto verso un altro centro in Italia. In realtà, l’uomo è stato condotto in Albania, sottoposto a legatura dei polsi con fascette contenitive per l’intero tragitto e senza essere informato della reale destinazione.
La ricostruzione dei fatti: dal Cpr alla scoperta dell’Albania
La dinamica emerge anche dal racconto della compagna del ricorrente, che aveva scritto all’europarlamentare Cecilia Strada. L’uomo si trovava nel Cpr di Gradisca di Gorizia; gli sarebbe stato comunicato un trasferimento verso Brindisi. Durante una telefonata notturna, però, risultava già a Foggia. Dopo due giorni senza notizie, il contatto è ripreso, ma dall’Albania. La sentenza chiarisce che non si è trattato di un semplice trasferimento a sorpresa, bensì di un’operazione “effettuata in assenza di un provvedimento e verso una destinazione diversa da quella comunicata”.
Violazione della vita privata e familiare
I giudici concludono che il trasferimento ha interferito negativamente con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della CEDU, in particolare rispetto al diritto-dovere di visita verso i figli minorenni presenti in Italia. Il principio ribadito è netto: il soggetto deve essere sempre posto nelle condizioni di sapere, attraverso un provvedimento, dove, quando e perché viene trasferito.
Risarcimento equitativo e implicazioni
Per tali ragioni, il Tribunale ha riconosciuto una tutela risarcitoria quantificata in via equitativa in € 700,00. Una decisione destinata ad alimentare il dibattito sui trasferimenti verso l’Albania, sulla disciplina dei diritti nei Cpr e sul rapporto tra amministrazione e garanzie fondamentali, con possibili riflessi su contenziosi analoghi.
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