Accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2021 – 2022
Con riguardo ai trattamenti pensionistici della c.d. speranza di vita per il biennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, il Ministero della Difesa ha reso noto che: – a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati; – l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, ha confermato che l’adeguamento alle speranze di vita di cui al citato Decreto si applica anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando l’adeguamento già previsto dal 1° gennaio 2019 (per un totale di 12 mesi), i requisiti di accesso al trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Si ribadiscono, di seguito, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare valevoli per il biennio 2021/2022:
a.PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
– anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi;
– anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;
– massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi.
b.PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d’età)
Qualora alla data del raggiungimento del limite di età ordinamentale, non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il suddetto requisito anagrafico non deve essere ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019-2020 (12 mesi); il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisirà dopo 12 mesi (“finestra mobile”).
c.CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)
Le suddette disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
d.PERSONALE DEL RUOLO FORESTALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Il personale ufficiale del ruolo forestale iniziale ed il personale militare dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori che, avendo optato per i nuovi limiti di età ordinamentali secondo le disposizioni impartite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la circolare a riferimento, avrà già raggiunto tali limiti prima della decorrenza della loro applicazione (1° gennaio 2021), sarà collocato in congedo in tale data, purchè in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, tenendo, altresì, conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.