Finanziere chiede di essere indennizzato per aver lavorato il giorno festivo. Punito per i toni irriguardosi della richiesta
Con il ricorso che di seguito esamineremo, un Finanziere Scelto in servizio a La Spezia ha agito per l’annullamento della determina sanzionatoria con cui il Comandante provinciale della Guardia di Finanza gli ha irrogato la sanzione del rimprovero, con la seguente motivazione: “nel corpo di alcune comunicazioni scritte via e-mail, dirette al Comando Provinciale, al Capo Ufficio Comando ed ad altri Ispettori e Graduati in forza al medesimo Comando Provinciale, ha utilizzato alcuni termini ed espressioni non consoni, tali da poter essere intese come polemiche ed irrispettose nei confronti dei superiori gerarchici.”.
Il Finanziere infatti faceva notare che, avendo lavorato in un giorno festivo, per tale giorno indicava il diritto a percepire l’indennità di compensazione; l’Amministrazione contestava la richiesta, poiché il servizio era stato precedentemente programmato ed il militare aveva fruito anticipatamente del previsto riposo settimanale. Con pec giustificava la registrazione effettuata nel sistema, con spettanza dell’indennità di compensazione, richiamando la normativa sull’orario di lavoro e sul riposo settimanale e ritenendo illegittimo il diniego dell’indennità di compensazione.
LA SENTENZA DEL TAR
Nel merito della sanzione, le doglianze sono state ritenute infondate. Benché l’iniziale utilizzo del termine “illegittimo”, riferito al diniego di corrispondere spettanze che si assumono dovute, potrebbe astrattamente rientrare nel legittimo diritto di critica e di rimostranza di cui all’art. 729 del D.P.R. n. 90/2010, è invece indubbio che la mail, laddove comunica di essere stato il ricorrente “cordialmente” invitato dal superiore gerarchico a sostituire il termine “illegittimo” con quello “non conforme”, sottintende ed insinua l’esercizio di indebite pressioni in tal senso, ed appare dunque obiettivamente polemica ed irriguardosa, in violazione del dovere di condotta esemplare di cui all’art. 732 del D.P.R. n. 90/2010. La giustificazione addotta, secondo la quale l’uso del virgolettato sarebbe il frutto di “una pura svista di battitura non voluta”, è apparsa ai giudici, “oltre che inverosimile, quasi irridente.”
Assodato il carattere volutamente polemico ed irriguardoso della comunicazione di “errata-corrige” indirizzata al superiore gerarchico, quanto alla dedotta sproporzionalità della sanzione il TAR ha rammentato che in materia di provvedimenti disciplinari, il giudice amministrativo non possa sostituirsi agli organi dell’amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti.
Indennizzo per il lavoro durante la giornata festiva
L’azione di accertamento del diritto al riconoscimento, con decorrenza dal 26.1.2010, dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali è invece, secondi i giudici, fondata. La prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale.
L’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 (poi incrementata ad euro 8,00, n.d.r.), a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
L’indennità di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002 ha dunque la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo. Si tratta dunque di capire cosa debba intendersi per “giorno destinato al riposo settimanale”.
Orbene, pare al collegio evidente come, stante l’art. 43 comma 1 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al riposo settimanale debba intendersi sia – di norma – la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso – sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio.
Dunque, ribadiamo nella sezione avvocato militare di infodifesa, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha dunque condannato il Ministero dell’economia e delle Finanze a corrispondere al ricorrente l’indennità di compensazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.