Pensioni

Ddl Gasparri per le pensioni di militari e forze di polizia. Cosa prevede e come aumenterebbe il calcolo con il futuro adeguamento

Il senatore Gasparri ha presentato un disegno di legge il cui scopo di adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza (Forze armate, Forze di polizia e Corpo dei vigili del fuoco). Un disegno di legge simile a quello presentato nella scorsa legislatura dalla senatrice Roberta Pinotti, (non candidata alle ultime elezioni ed oggi Rapporteur dell’Assemblea Parlamentare della NATO sulla Cybersecurity) che rischiava di rimanere fermo nelle maglie della burocrazia parlamentare.

Adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza

Il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento.

I coefficienti pensionistici

I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto « di vecchiaia », limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego.

Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini.

Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore.

La pensione dei “nuovi assunti”

Per i « nuovi assunti », in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo « contributivo puro », la situazione si farà davvero difficile, considerando che non sarà a loro garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio già individuata dalla legge finanziaria del 2007, quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto « tasso di sostituzione »).

Non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto. Risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento « per vecchiaia », in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali.

Il disegno di legge d’iniziativa del senatore Gasparri interviene con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età. Per semplificare, si andrà in pensione a 60 anni con la possibile attribuzione del montante contributivo statuito per chi va in pensione a 67 anni.

Cosa prevedono gli articoli della legge Gasparri

La legge si compone di soli 3 articoli. L’articolo 1 introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 no­vembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. In particolare, per tale personale, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici. L’articolo 2, al fine di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla generalità del pubblico impiego, prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei coefficienti stessi definiti dalle tabelle di riferimento. L’articolo 3 individua la copertura finan­ziaria del provvedimento.

Pensioni Forze armate e di Polizia: il costo del ddl Gasparri

L’articolo 3 del ddl prevede una copertura finanziaria dal 2023 al 2031, di:

  •  62.340.000 euro per l’anno 2023;
  •  93.510.000 euro per l’anno 2024;
  •  124.680.000 euro per l’anno 2025;
  •  155.850.000 euro per l’anno 2026;
  •  187.020.000 euro per l’anno 2027;
  •  218.190.000 euro per l’anno 2028;
  •  249.360.000 euro per l’anno 2029;
  •  280.530.000 euro per l’anno 2030;
  •  311.700.000 euro a decorrere dall’anno 2031.

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