Il diritto di voto dei militari in servizio
I militari in servizio godono del diritto di voto così come disciplinato dall’art. 1490 del dlgs D. Lgsl. n. 66 del 2010.
“1. il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. 2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. 3. La loro iscrizione nelle relative liste e’ fatta a cura del presidente del seggio elettorale. 4. È fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali”.
I comandanti di reparto sono tenuti a predisporre una dichiarazione in cui attestano che il militare presta servizio nel dipendente reparto, indicando il Comune e apponendo la propria firma e il timbro del Comando. Questa dichiarazione dovrà essere esibita dai militari che desiderano votare in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Personale in licenza
Per il personale militare in licenza, o in convalescenza ordinaria, che si trova fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste è iscritto, potrà essere ammesso a votare nel Comune in cui si trova. In questo caso, non servirà alcuna dichiarazione, ma basterà soltanto il foglio di licenza o un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola, per dimostrare il diritto all’esercizio del voto in un Comune diverso da quello delle liste elettorali.
Personale che opera in sede distaccata
I militari o gli appartenenti ai suddetti Corpi, distaccati in un’altra sede per esigenza di ordine pubblico, nella dichiarazione dovrebbero indicare in aggiunta anche il Comune in cui voteranno.
Stessa cosa deve essere disposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che si trovano a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti.