Avvocato Militare

Consiglio di Stato, nessuna equiparazione tra campagne di guerra e missioni di pace per conto dell’ONU. Accolto l’appello del Ministero

Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza n. 450/2014 del 28 agosto 2014 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito che hanno svolto, nel corso della carriera, servizio fuori area, prendendo parte a una serie di missioni per conto dell’ONU-per l’accertamento del diritto alla sopravvalutazione del servizio ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.

LA SENTENZA DEL TAR

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, con condanna alle spese del Ministero, sulla scorta del rilievo che il diritto alla supervalutazione del servizio prestato in missione per conto dell’Onu (con il riconoscimento di periodi di anzianità figurativa, utili sia ai fini del conseguimento anticipato della pensione che dell’incremento del trattamento di buonuscita) discenderebbe dal quadro normativo vigente.

Il TAR è, quindi, giunto alla conclusione che la legge 1746/1962, nell’estendere al personale militare in missione per conto dell’ONU i benefici combattentistici, abbia inteso riferirsi non solo ai benefici stipendiali, ma anche a quelli pensionistici previsti dall’art 3 l. 390/1950 e dall’art 18 l. 1092/1973.

Con riferimento alla supervalutazione dei periodi in esame ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, inoltre, il TAR ha ritenuto inoperante il limite temporale previsto dall’art. 5, 2° comma (ossia l’aumento del periodo di servizio nel limite massimo di cinque anni complessivi ai fini della maturazione anticipata del quaranta anni di anzianità contributiva) del d.lgs n. 165/97, in quanto i servizi ONU non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, del medesimo decreto legislativo, a cui il comma secondo rinvia.

Del pari, in relazione ai benefici stipendiali (scatto anticipato del 2,50% sotto forma di beneficio riassorbibile), ne ha affermato la permanente applicabilità al personale non dirigenziale, nonostante il congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità (art. 1, comma 3, della L n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

Con ricorso in appello notificato in data 15 dicembre 2014 il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, lamentandone l’erroneità nella parte in cui equipara, ai fini previdenziali, il servizio prestato per conto dell’ONU in “zone di intervento” alle campagne di guerra.

Il CONSIGLIO DI STATO HA ACCOLTO L’APPELLO DEL MINISTERO DIFESA

La sentenza della Corte Costituzionale 11 novembre 2016, n. 240 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui limita i benefici combattentistici ai soli servizi prestati nelle campagne di guerra, con l’esclusione di quelli prestati nelle missioni di pace presso l’ONU.

La pronuncia della Corte ha posto, tra l’altro, in rilievo come la legge n. 1746 del 1962 sia stata adottata a seguito di un evento, costituito dall’uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961, che aveva posto all’attenzione del legislatore una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell’ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. Di qui la soluzione legislativa di estendere al personale partecipante alla missione la disciplina prevista per le campagne di guerra.

La proliferazione delle cosiddette “missioni di pace” sotto l’egida delle Nazioni Unite, in una con l’evoluzione dell’ordinamento militare, ha imposto l’adozione di una legislazione specifica, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni e contenente dettagliate disposizioni in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.

L’evoluzione del quadro normativo esclude qualunque equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore, che ha sempre tenuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi.

Nell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, non è più predicabile alcuna equiparazione, ai fini dell’estensione dei benefici combattentistici sul piano previdenziale, tra servizi prestati in campagne di guerra e servizi prestati in missioni di pace per conto dell’ONU che sono, per contro, assoggettati a specifiche discipline di volta in volta emanate, mentre il rinvio contenuto nell’articolo unico l. 1746 del 1962 ai benefici di carattere retributivo deve ritenersi non più operante per il personale militare non dirigenziale.

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