Negato trasferimento vicino alla famiglia di un Caporal maggiore. Il TAR “Amministrazione frustra tutela genitorialità”
La ricorrente, Caporal maggiore dell’Esercito Italiano, effettiva presso il 1° reggimento artiglieria terrestre con l’incarico di “addetto ai mezzi di lancio di artiglieria terrestre”, ha presentato istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 chiedendo di essere assegnata temporaneamente a domanda ad Ente dislocato nella provincia di Torino ove presta l’attività lavorativa il coniuge, nonché genitore della figlia nata nell’anno 2019.
Il Ministero della Difesa rigettava adducendo a sostegno della propria determinazione la carenza, presso la sede richiesta, della possibilità di collocare utilmente l’istante alla luce dell’incarico da questi posseduto e per il quale è stato formata.
Il TAR ha osservato che l’Amministrazione militare ha eccepito l’indisponibilità di posti vacanti nella categoria graduati per la sola sede di Venaria Reale, mentre si è limitata ad addurre la non utile ricollocabilità organica della ricorrente in ragione della carenza di posizioni occupabili nell’incarico rivestito dalla stessa nelle altre due sedi richieste, Torino e Rivoli.
L’Amministrazione ha disatteso l’incombente istruttorio teso ad approfondire le tipologie di scoperture allo stato disponibili nella categoria graduati in queste ultime due sedi, pur potendosi inferire univocamente dal tenore del provvedimento di reiezione che la situazione di saturazione addotta dall’Amministrazione attenga in via esclusiva agli incarichi di addetto ai mezzi di lancio di artiglieria terrestre, mentre non appare revocabile in dubbio che sussistano altre posizioni disponibili nella categoria graduati così come non è contestato dalla difesa erariale che la mansione in concreto disimpegnata dalla ricorrente nell’attuale sede di assegnazione sia quella di operatore informatico.
Ad avviso del Collegio non può essere condivisa la linea applicativa perseguita dall’Amministrazione militare che appiattisce supinamente l’esame dei posti disponibili alla sola tipologia corrispondente all’incarico rivestito dal militare richiedente: siffatta impostazione ermeneutica ha come effetto riflesso l’affermazione di una interpretatio abrogans della novella dell’art. 42-bis nella parte in cui limita il diniego a “casi e esigenze eccezionali”, in quanto opera un surrettizio prosciugamento dell’alveo applicativo tracciato a monte dal requisito normativo della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, frustrando al contempo la fondamentale ratio di tutela della bigenitorialità di rango costituzionale.
A ben vedere – sottolinea il TAR – il “tener conto del particolare stato rivestito” può legittimamente chiamare in causa peculiari valutazioni di infungibilità del militare richiedente, adeguatamente supportato da corredo motivazionale, ma non pare legittimare la perimetrazione stretta delle disponibilità di posti ai soli incarichi corrispondenti a quello rivestito dal militare.
Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato sconta un vizio di difetto istruttorio, non essendo evidenziata la disamina delle tipologie di posti disponibili nelle sedi di Torino e Rivoli nell’ambito della categoria graduati, all’infuori delle sole posizioni corrispondenti all’incarico di “addetto ai mezzi di lancio di artiglieria terrestre”.
In aggiunta, la motivazione addotta dall’Amministrazione militare a conforto del diniego si connota per particolare genericità che si traduce in formule stereotipe prive di reale consistenza: non si comprende, ad esempio, in quali termini andrebbe ravvisata l’eccezionale ostatività dell’eventuale assegnazione della ricorrente in altra posizione organica, “circostanza che costringerebbe l’amministrazione a riqualificare l’instante in altro incarico ed a sostenere, pertanto, oneri finanziari e strumentali non derivanti da esigenze di natura pubblicistica”. L’asserzione non convince per il sol fatto che è circostanza allegata da parte ricorrente e non specificamente contestata dalla difesa erariale che la ricorrente stessa ricopre da oltre un anno un incarico diverso da quello corrispondente alla qualifica (operatore informatico) a confutazione dell’inflessibile linea predicata dall’Amministrazione laddove venga in rilievo l’esigenza di riconvertire o riassegnare i militari richiedenti. In altre parole, l’obiezione svolta dall’Amministrazione è contraddetta dalla sua stessa condotta datoriale nella gestione del rapporto di servizio con la militare e non appare, comunque, idonea ad integrare gli estremi dei “casi o esigenze eccezionali” che fissano con tutta evidenza uno standard motivazionale assai più stringente e rigoroso.
In ragione della mancata ottemperanza all’incombente probatorio, il Collegio ha posto a carico dell’Amministrazione soccombente le spese di lite liquidate in euro mille.