Pensioni

ART. 54: 2,44 (ANZICHE’ 2,33) PER TUTTI I “MISTI”, MA BENEFICI MOLTO RIDIMENSIONATI

Qualche giorno fa, commentando a caldo la Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Centrali di Appello Riunite della Corte dei Conti (clicca e preleva), avevamo ipotizzato che il personale militare con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 fosse escluso da ogni ricalcolo più vantaggioso della quota di pensione retributiva.

Una più accurata lettura dell’intera sentenza (la cui massima è a dir poco fuorviante) ci porta ad ipotizzare che le sezioni riunite hanno elaborato un inedito sistema di calcolo della quota di pensione retributiva (quote “A” e “B”) per tutto il personale militare nel regime “misto” (a prescindere da quanto servizio utile si possa vantare al 31.12.1995), che prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2.44% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, in luogo del 2,33% annuo sino al 15° anno e del 1,8% annuo dal 16° in poi, previsto per il personale civile e sinora applicato dall’INPS anche ai militari.

Confermiamo che il vantaggio risulta molto ridimensionato rispetto alle sentenze più favorevoli sinora avallate dalla giurisprudenza delle tre sezioni centrali d’appello, che attribuivano l’aliquota di rendimento del 44% in maniera unitaria al 15° anno di servizio utile e, quindi, un’aliquota di rendimento annua che partiva dal 2,44% annuo (44/18) per chi vantava quasi 18 anni di servizio utile al 31.12.1995 e poteva arrivare sino al 2,93% annuo (44/15) per chi vantava 15 anni o meno di servizio utile al 31.12.1995, portando a ricalcoli dell’assegno di pensione sino ad oltre 200 euro al mese.

In estrema sintesi, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni “miste” del personale militare dovrebbe produrre un beneficio direttamente proporzionale al servizio utile vantato al 31.12.1995 che va da pochi euro a circa un poco più di un centinaio di euro al mese.

A questo punto, i militari interessati già transitati in quiescenza dovrebbero ottenere il ricalcolo con la presentazione di semplice istanza all’INPS (senza necessità di ricorsi), mentre per coloro i quali devono ancora transitare, l’INPS dovrebbe applicare automaticamente la nuova aliquota di rendimento per le quote “A” e “B”.

Nota a cura del Silf (Sindacato italiano Lavoratori Finanzieri)

 

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