Pensioni

Ricalcolo pensioni militari: nuovi sviluppi. Le Sezioni Riunite hanno deciso sull’art.54

Nuovi sviluppi in merito all’interpretazione dell’articolo 54 del DPR. 1092/73 riguardante il calcolo dell’assegno pensionistico per il personale delle Forze Armate. Il 25 novembre scorso si è celebrata l’udienza relativa all’applicabilità dell’aliquota per il calcolo della pensione più favorevole per i militari, con riferimento agli anni di servizio sino al 31.12.1995.  che vantano un servizio utile al 31.12.1995 tra 15 e 18 anni, sia ai  militari che vantano un servizio utile minore. Oggi vi proponiamo in anteprima il pronunciamento delle Sezioni Riunite, ponendo ormai fine ai dubbi interpretativi sollevati tramite questo Portale ormai nel dicembre 2016.

La situazione attuale – quanto riconosce l’INPS e quanto chiedono i militari

Sull’ormai famoso art. 54 sussistono – almeno fino al pronunciamento della sentenza delle Sezioni Riunite che dopo esamineremo nel dettaglio – due distinte interpretazioni ed in particolare sulle aliquote di rendimento da utilizzare nel calcolo della pensione relativamente al periodo retributivo.

Da un lato i militari ricorrenti chiedono un attuazione letterale dell’articolo 54 che prevede un’aliquota di rendimento pari al 2,93% per i primi 20 anni e all’1,80% per i successivi, riconoscendo al militare che abbia maturato almeno 15 anni di contributi (prima della data del 1 gennaio 1996) una pensione pari al 44% della base pensionabile.

Dall’altro l’INPS, secondo la quale, applicando tale aliquota di rendimento, la pensione dei militari, finirebbe con il ritrarre un effetto vantaggioso in contrasto con la specifica finalità della norma (Legge Dini), diretta infatti alla contrazione della spesa pensionistica. Per tale motivo, l’INPS riconosce solo a coloro che hanno maturato tra i 15 e i 20 anni di contributi, prima del passaggio al metodo contributivo per il calcolo della pensione, la possibilità di beneficiare di aliquote di rendimento più vantaggiose, con la conseguenza che le anzianità inferiori al 15° anno sarebbero valorizzate al 2,33%.

Stralcio della Sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Se è vero che la disposizione di cui all’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

In sintesi, dunque, affermare l’autonomia delle disposizioni delle norme del decreto 1092/1973 in tema di pensioni militari, circoscrivendone l’efficacia a coloro i quali presentano i requisiti di legge, sembra condurre l’interpretazione verso una applicazione dell’aliquota del 44% in forma non generalizzata e quindi non estensibile a coloro i quali hanno lasciato il servizio con più di venti anni di servizio effettivo/utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.

A conforto di tale tesi sembrerebbe militare anche l’ulteriore considerazione per cui, ove si giunga a diversa conclusione, si determinerebbe una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo.

Ciò, al di là della opinabilità del regime di favor che si verrebbe a creare, trova chiaro contrasto con le norme dello stesso decreto n. 1092/1973 che all’art. 6, commi 1 e 2, recita “Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all’ordinamento prescelto dall’interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza”, e all’art. 39 ribadisce “Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.

La stessa legge n. 335/1995, poi, nei passaggi anteriportati, fa espresso riferimento – nel definire all’art. 1, comma 12, la composizione del quantum pensionistico – prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle “ulteriori anzianità contributive” calcolate secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle “anzianità acquisite”.

Ne consegue, quindi, che l’impostazione che vuole un’applicazione non generalizzata dei “benefici” dell’art. 54, primo comma, è destinata, oltretutto, a superare anche qualsivoglia problematica di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti.

In proposito il Collegio, pur avendo ben presenti le affermazioni autorevolmente formulate dai giudici di merito, ritiene che per individuare la regola in concreto applicabile non al collocamento in pensione secondo il sistema retributivo ma alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema misto introdotto dalla legge 335/95, sembrerebbe corretto l’approdo secondo cui a ogni anno, dal primo al diciottesimo meno un giorno, debba essere applicato il coefficiente del 2,20%, poiché frutto del rapporto tra l’aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, appunto, venti anni (44/20=2,20).

Il sistema misto introdotto dalla legge n. 335/1995 impone, però, una ulteriore riflessione, data dal fatto che tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio.

Ed è proprio a tal proposito che, nel totale silenzio del legislatore, va tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell’impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995.

Al riguardo, va nuovamente rilevato che il legislatore del 1973, mantenendo, appunto, la coerenza interna del sistema dallo stesso previsto per la previdenza del personale militare, aveva scomposto, in due segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale secondo il quale l’aliquota massima di rendimento dell’80% si raggiungeva in 40 anni.

Al primo segmento ventennale aveva, infatti, attribuito una valorizzazione superiore alla metà di quella totale, cioè il 44%, sebbene esso rappresentasse solo la metà del servizio massimo, e ciò in ragione del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in quel sistema, per il collocamento a riposo e rappresentavano, quindi, sempre in quel sistema singolarmente considerato, uno spartiacque.

Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale – nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto, l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.

Infatti, il coefficiente del 2,20%, che si ricava dividendo per 20 l’aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto – mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.

In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno.

Le Sezioni Riunite hanno, quindi, evidenziato i seguenti principio di diritto:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

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