Avvocato Militare

Carabiniere coinvolto in reati di spaccio e rapina. Il Tar: “inconcepibile per un appartenente all’Arma”

Il ricorrente, Appuntato Scelto nell’Arma dei Carabinieri per oltre 36 anni, è stato collocato in congedo assoluto e seguito dal pronunciamento dell’OCM che lo ha riconosciuto “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato ” nel 2018.

Fino ad allora era assegnato al Comando Nucleo della Compagnia di Portomaggiore. Nei dati 20.09.2017 aveva subito una sanzione del corpo di sette giorni di consegna con la seguente motivazione “ Militare addetto al Nucleo di Compagnia distaccata, libero dal servizio, intratteneva contatti con persone pregiudicate e, pur essendone consapevole, non si asteneva dall’interromperle , inoltre svolgendo un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resa in favore di una società sportiva dilettantistica ricoprendone anche la carica di rappresentante legale, negoziabile e di fatto nonché di socio amministratore di appartenenza. ”

 

A causa del rapporto con tali soggetti, il ricorrente era indagato nell’ambito di un procedimento penale per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per l’ipotesi di riciclaggio in concorso; l’esito di tale procedimento era stato il decreto di archiviazione del 23/08/2017 del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero, per l’infondatezza della notizia di reato, in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non apparivano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

L’Amministrazione richiedeva lo stato del procedimento a carico del ricorrente e disponeva l’inchiesta formale incolpandolo di rapporti con pregiudicati con cui aveva pianificato la commissione di gravi delitti poi non concretizzatesi per la mancanza di mezzi, di essersi adoperato per la gestione dei conti correnti cifrati sui quali far confluire i fondi illeciti derivanti dalla transazione finanziaria destinata all’acquisto della sostanza stupefacente e di aver progettato una rapina a carico di persona con cui aveva avuto dei dissidi.

Gli elementi su cui era fondata la contestazione disciplinare si ricavavano dalle intercettazioni disposte nel corso dell’indagine che avevano fornito il quadro delle intenzioni degli indagati non portate a compimento per mancanza di mezzi finanziari.

In data 7 agosto 2018 l’Ufficiale Inquirente comunicava formalmente la chiusura dell’inchiesta ed il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” nominava una commissione di disciplina per valutare se il ricorrente potesse essere ancora meritevole di conservare il grado ed il 26.10.2018 concludeva in suoi lavori con un provvedimento negativo per il ricorrente impugnato presso il T.A.R. di Bologna.

Nel merito contesta la pregnanza degli elementi di prova a carico del ricorrente poiché gli addebiti sono stati formulati e si fondano esclusivamente su stralci di intercettazioni telefoniche effettuate tra il 2012 ed il 2015 peraltro decontestualizzate e nello spazio e nel tempo.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso. Il ricorrente non può dolersi – evidenzia il collegio – di quella che considera un’applicazione retroattiva della sanzione poiché la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, mentre per coloro che sono ancora in servizio al momento dell’adozione della sanzione di stato dalla data del decreto che la infligge.

Non vi è inoltre alcuna violazione del principio che impedisce di contestare due volte la stessa condotta poiché la vicenda che a suo tempo aveva fatto irrogare al ricorrente la sanzione di corpo di sette giorni di consegna, sebbene vedesse coinvolte alcune delle persone con cui era stato indagato, riguarda fatti diversi da quelli contestati nel provvedimento per cui è ricorso.

Venendo alle doglianze che attengono il contenuto del provvedimento non è elemento rilevante il fatto che i fatti accertati in sede penale non abbiano portato alla celebrazione di alcun processo.

Vi è assoluta indipendenza – sottolineano i giudici – tra processo penale e procedimenti disciplinare poiché in un caso deve essere valutato se certi comportamenti integrino ipotesi di reato, nell’altro se le condotte esaminate costituiscano violazione dei doveri assunti con il giuramento dal militare sia per quello che riguarda il comportamento in servizio, sia nella vita privata.

Dal contenuto delle intercettazioni riportate negli atti del procedimento, si ricava un contatto non occasionale con soggetti che progettavano di commettere un grave crimine di cui il ricorrente era consapevole ed alla cui ideazione partecipava anche rendendosi disponibile ad andare in Svizzera, cosa materialmente avvenuta anche se non per compiere le attività di ricerca dei finanziamenti; in altri casi si è mostrato prodigo di suggerimenti per evitare i controlli delle forze dell’ordine, in altra circostanza ha progettato una rapina in danno di un soggetto con cui aveva motivi di rancore.

Il quadro complessivamente emergente è di una gravità inaudita non mitigata dal fatto che, per incapacità dei protagonisti, si è trattato di reati ideati ma non eseguiti.

Il frequente non può assolutamente contestare la sproporzione tra la sanzione irrogata e il grado di colpa dato che i fatti sono numerosi e dimostrano una disinvoltura nel concepire i propri doveri di vita privata che è inconcepibile per un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto