Avvocato Militare

Note abbassate a militare per assenze 104. TAR: “Deve essere valutato per la sua attività e non per le sue assenze del tutto legittime”

Il ricorrente è ufficiale dell’Esercito con il grado di Tenente, presso il Reggimento Fanteria “Sassari”. In data 22 dicembre 2015 prendendo visione della propria scheda valutativa notava che la valutazione del compilatore era di “superiore alla media” con il seguente giudizio: “il Tenente Clemente nel periodo oggetto di valutazione ha svolto le mansioni afferenti al proprio incarico con rilevante determinazione e impegno dimostrando di possedere un bagaglio tecnico professionale di assoluto valore che riesce a mantenere costantemente aggiornato.

La periodica necessità di assentarsi dall’ufficio, non gli ha talvolta consentito di perseguire direttamente ed in modo attivo lo sviluppo di alcune attività logistiche di settore il cui pieno e completo conseguimento è stato comunque raggiunto grazie al determinante apporto del restante personale della sezione Tramat. Contraddistinto da un vigore fisico molto buono, assolutamente riservato ha saputo assolvere con scrupolo i compiti assegnati coordinando e orientando il personale del proprio servizio verso gli obiettivi da perseguire. Si tratta in definitiva di ufficiale sul quale poter fare sicuro affidamento e che dimostra di possedere ulteriori margini di miglioramento che invito a perseguire così da poter aspirare alla massima qualifica”.

Il giudizio del 1° revisore veniva così formulato:

Ufficiale in possesso di valide qualità complessive, ha ricoperto l’incarico di assegnazione con motivazione ed impegno gestendo efficacemente le risorse disponibili, coordinando e orientando il personale dipendente verso gli obiettivi da perseguire e fornendo un adeguato contributo a favore del reparto di appartenenza. Spiace dover rilevare che le numerose assenze dal servizio gli abbiano impedito di seguire più costantemente le dinamiche relative al settore di pertinenza, precludendo la possibilità di conseguire risultati più lusinghieri ed una valutazione di eccellenza. Trattasi in sintesi di collaboratore che ha garantito un rendimento molto buono, in possesso di ulteriori margini di miglioramento e delle potenzialità per conseguire valutazioni più lusinghiere”.

Fino alla valutazione sopra riportata il ricorrente dal 2009 aveva sempre conseguito la valutazione di “eccellente”.

Il ricorrente ha dunque proposto ricorso al TAR Sardegna, che ha accolto il ricorso.

“La scheda valutativa di un militare ha sottolineato il TAR nella sentenza – per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato. Il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivi. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono, quindi, connotate da ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere. La valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato; di qui la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita. Un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche (T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6891).

Il caso che qui occupa il Collegio è paradigmatico di una valutazione manifestamente illogica.

Risulta il giudizio ampiamente positivo del ricorrente in cui l’unica perplessità è dettata dalle sue assenze.

In definitiva, l’unica perplessità manifestata nelle valutazioni non è dovuta all’attività del militare ma alle sue assenze. Assenze perfettamente giustificate e dovute in parte a malattia e in parte a fruizione di permessi previsti dalla legge.

Che le valutazioni siano del tutto illogiche è evidente. Il ricorrente – ha concluso il TAR – deve essere valutato per la sua attività e non per le sue assenze del tutto legittime.”

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