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VIA I LIMITI DI ALTEZZA PER MILITARI E FORZE DI POLIZIA. QUANDO ENTRA IN VIGORE E COSA CAMBIA

I limiti di altezza previsti per l’accesso alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri), alla Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria, sono stati eliminati.

breve sarà emanato un regolamento che avrà il compito di individuare  i parametri fisici unici e omogenei correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva. Sarà ammessa una differenziazione esclusivamente in base al sesso.

Quale la fonte normativa di questa importante novità? È stata pubblicata in Gazzetta la legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La data di entrata in vigore della disposizione che di fatto elimina gli attuali limiti di altezza previsti per il reclutamento è fissato il 6 febbraio 2015.
L‘attuale disciplina in ordine all’accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevedeva l’applicazione – in ordine al requisito dell’altezza richiesto per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa – del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.
Di recente, già la legge 7 luglio 2009, n. 93, recante modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, relativamente ai requisiti concernenti l’idoneità fisica al citato «arruolamento per chiamata diretta», aveva consentito tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultassero di statura non inferiore a metri 1,50, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne (vedi ora l’articolo 705 del citato codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
In Francia il limite minimo di statura è identico per uomini e donne ed è fissato in metri 1,50 per l’esercito (in Italia invece il limite identico è stato ritenuto incostituzionale dalla Consulta). In Germania, il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è di metri 1,48 per l’esercito e di metri 1,51 per la Marina.
Tuttavia, tali limiti debbano essere rapportati a determinati indici di massa corporea, richiedendosi il requisito ulteriore di un peso proporzionato rispetto all’altezza.
La normativa previgente in materia di limiti di altezza
In base alla normativa vigente (articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare), per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento (lettera d), comma 1).
E l’articolo 587 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), fissa i seguenti limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del
personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri)
Per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono previsti i seguenti limiti di altezza:
  • per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
  • per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e
    speciale dell’Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non
    superiore a metri 1,90;
  • per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.
Polizia di Stato
L’articolo 3 del D.P.C.M. n. 411 del 1987, riguardante l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l’ammissione al corso quadriennale presso l’Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.
Vigili del fuoco
Il medesimo articolo 3 prevede che per l’ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65.
Guardia di Finanza
Per quanto riguarda, invece l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del corpo della guardia di finanza l’articolo 4 dispone:
  • per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
  • per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne.
Corpo forestale
Per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l’articolo 5 del D.P.C.M. richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.
Polizia penitenziaria
Per il Corpo della polizia penitenziaria, l’articolo 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006 richiede un’altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.
L’intervento legislativo di modifica dei limiti di altezza
Viene novellata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l’attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d));
Si rinvia ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2);
Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè con il Ministro delegato per le pari opportunità.
Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;
Non è contemplato il Ministero della Giustizia tra i Ministeri competenti ad adottare il richiamato regolamento sebbene da tale Ministero dipenda il Corpo della Polizia penitenziaria.
Viene affidato al medesimo regolamento il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
Vengono dunque abrogati, dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (che recano i requisiti minimi di altezza per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate le proposte autorizzano il Governo ad apportare al DPR 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2).
In via transitoria, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza.
La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestuale entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Di seguito, il testo.
(. . .)
Art.1
1.
Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l’idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2.
Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
3.
Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4.
Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

 

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