MILITARI E LEGGE 104: L’ISTANZA DI CAMBIO INCARICO NON PUO’ ESSERE TRASCURATA DALL’AMMINISTRAZIONE
Attenzione perché nel caso in cui l’amministrazione non valuti eventuali istanze prodotte anzitempo dal militare tendenti a dismettere il proprio incarico in cambio di qualsiasi altro impiego, pur di poter adempiere all’assistenza del familiare invalido al 100% (legge 104/92), finisce per emettere un provvedimento di rigetto alla richiesta di trasferimento che verrà annullato in sede di ricorso davanti il Tar.
La sentenza del Tar
Proprio così: a dirlo è la sentenza n. 274/17 del Tar Trieste, che ha accolto il ricorso del militare in questione, il quale si è visto respingere in un primo momento la richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33 legge 104/92, presso altra sede, al fine di poter assistere il familiare affetto da grave patologia (con indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3 comma 3 l. 104/92).
Nel caso preso come spunto, il militare è talmente pressato dalla necessità di assistere il familiare invalido che è disposto a rinunciare al suo incarico attuale (nel caso della sentenza parliamo di “esploratore di blindo leggera”).
Tuttavia, pur di fronte alla reale esigenza di assistenza, dimostrata dal tenore dell’istanza prodotta dal militare prima della domanda ex art. 33 legge n. 104/92, l’amministrazione trascura di esaminare la richiesta di cambio incarico.
Il militare si trova di fronte quindi ad una decisione di rigetto che non tiene minimamente conto del fatto che, al fine di creare le condizioni necessarie per l’accoglimento della propria istanza, egli inoltra l’istanza citata per chiedere ed ottenere il cambio incarico con un impiego qualsiasi previsto in una delle qualsiasi sedi per le quali richiede il trasferimento e l’assegnazione.
I giudici, dopo aver esaminato le difese del Ministero, danno ragione al militare.
Il Tar, in pratica, pur consapevole che l’Esercito ha interesse ad avvalersi del proprio personale specializzato, nota la dimostrata gravità della situazione familiare dell’interessato, la prospettiva di aggravamento della patologia e le conseguenti difficoltà psicologiche che questa situazione provoca sul familiare costretto a non poter essere d’aiuto.
In questo quadro, dice il Tar, è proprio la rinuncia all’incarico e la richiesta di qualsiasi altro incarico, pur di ottenere il non più procrastinabile trasferimento, a rappresentare l’elemento chiave che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a dire subito si alla domanda ex legge 104/92.
La soluzione? Come anticipato, è favorevole per il militare: l’atto impugnato viene annullato. L’amministrazione viene anche condannata alle spese di lite, da rifondere al ricorrente.
Fonte- Studio cataldi