Avvocato Militare

VACCINI MILITARI ED INSORGENZA DI TUMORI: QUALE NESSO DI CAUSALITA’?

Evochiamo una
problematica molto complessa, in tema di nesso eziologico fra le
vaccinazioni, le conseguenze da esposizione ad “uranio impoverito” e
l’insorgenza dei tumori,
 in militari che hanno partecipato a missioni
di pace svolte dalle Forze Armate Nazionali. 

In materia, gli
studiosi hanno profilato una possibile azione concausale da vaccino a causa
dell’effetto immunodeprimente; si tratta di una questione delicata
soprattutto perché interessa decine di migliaia di persone.
Diciamo subito che
a causa dell’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del
concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed
inquinati dei Teatri Operativi, non è richiesta la dimostrazione dell’esistenza
del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la
dimostrazione del nesso in termini probabilistico-statistici.
Pertanto, in
sintesi: coloro che volessero ottenere il risarcimento per questo tipo
di danno, dovranno preoccuparsi di organizzare la richiesta senza porre a base
della domanda un corredo probatorio schiacciante, pur mirando a comprovare un
nesso causale “ragionevolmente probabile”.   
Veniamo al
caso. 
Si tratta di una
vicenda ove il ricorrente (Tar Catanzaro sezione 2 sentenza n. 1568/2014 ) ha
partecipato ad un’operazione nell’ambito delle iniziative multinazionali per
l’assistenza alle popolazioni curde, nella Turchia meridionale e nell’Iraq
settentrionale.
Nelle
considerazioni di diritto i Giudici amministrativi ricordano che, per quanto
concerne la correlazione fra alcune patologie tumorali, ed in particolare il
linfoma di Hodgin, sono state svolte diverse indagini e studi da parte di
organismi internazionali – sulla base dei quali sono state adottate specifiche
misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l’ONU e la NATO, conosciute
dallo Stato Italiano sin dal 1992 ( relazione di Eglin relativa alla Ricerca
condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and
Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995 ), che hanno
indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (
risoluzione n. 1996/16 ) e diversi Paesi hanno assunto misure di
protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO.
 
In Italia, sono
stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari
impiegati nelle missioni all’estero con esposizione a polveri di uranio
impoverito, l’insorgenza del linfoma, con un tasso di correlazione
statisticamente significativo
, particolarmente per quanto concerne i casi di
“Linfoma di Hodgkin”, che hanno evidenziato numeri triplicati,
rispetto a quelli attesi.
A seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 27/01 è stata avviata, con Decreto del 2.10. 2002
del Ministero della Salute e con la Direttiva del Ministero della Difesa –
Direzione Generale della sanità Militare del 23 luglio 2004, una campagna
di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari impiegati nei territori
interessati
, i cui risultati sono riportati nella relazione della
“Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie
che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle
zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e
della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico”, istituita con deliberazione del
Senato dell’11 ottobre 2006.
Nelle relazioni
vengono richiamati i risultati dei diversi studi che hanno evidenziato gli
effetti nocivi derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito, i dati
dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa nonché i dati dell’Istituto
Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene
dell’esposizione a tale sostanza, l’abbassamento delle difese immunitarie
indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati
all’estero ( in particolare, l’ingente numero di militari malati,
ammontanti 70.000 casi, anche tra quelli mai inviati all’estero 
), per
cui è stata ipotizzata la possibile azione concausale dei vaccini a
questi somministrati, per via dell’effetto immunodeprimente.
Conseguentemente,
la Commissione Parlamentare di inchiesta istituita con Deliberazione del Senato
del 16.3.2010, nella relazione del 9.1.2013, ha ritenuto che gli studi in
questione vadano estesi anche all’effetto di tali inquinanti nei poligoni di
tiro.
Orbene, nella
specie, il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio è
deficitario, non avendo ritenuto di poter riscontrare un nesso eziologico fra
la grave infermità contratta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso
prestato; tale parere si colloca in un arco temporale in cui non potevano
ancora essere pienamente noti i dati scientifici e le indagini epidemiologiche
in materia, per cui non si può escludere che, se fossero stati
conosciuti, avrebbero potuto indurre ad un diverso apprezzamento della
fattispecie.
Il legislatore ha
riconosciuto l’esistenza del rischio specifico, correlato all’impiego
nei Teatri Operativi e, di conseguenza, ha previsto la concessione di
appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto
patologie tumorali a causa dell’esposizione all’uranio impoverito ed alla dispersione
nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di
materiale bellico. 
La giurisprudenza
ha affrontato alcune controversie relative a fattispecie caratterizzate dalla
contrazione di patologie tumorali durante le missioni di pace all’estero e
le ha risolte a favore degli interessati ( TAR Friuli,
sentenza n. 308 del 19.06.2014; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR
Lazio Sez. I bis, sentenza n. 7363 del 16.08.2012; TAR Salerno Sez. I, Sent.,
10-10-2013, n. 2034 
).
Secondo un nuovo
filone giurisprudenziale, a causa dell’impossibilità di stabilire, sulla base
delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per
il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente
degradati ed inquinati dei Teatri Operativi, non è richiesta la dimostrazione
dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo
sufficiente una dimostrazione in termini di probabilità.  
contatta l’avv.
Francesco Pandolfi

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