RIORDINO CARRIERE FORZE DI POLIZIA: IN ANTEPRIMA IL PARERE E LE OSSERVAZIONI DELLE COMMISSIONI
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite I e IV, esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395);
ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tale previsione delega il Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia;
rilevato che il provvedimento costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria), già individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
considerato che l’attuale riforma riempie di contenuti il concetto di specificità delle Forze di polizia presente nell’ordinamento già dal 2010, valorizzandone l’insostituibile compito a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini e valutata positivamente la previsione di una “fase correttiva” di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto durante la quale si potranno modificare ed adeguare le norme che si fossero dimostrate inefficaci e, quindi, introdurre appropriati correttivi;
riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa,
considerato che l’ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;
ritenute positive le previsioni di: valorizzazione del merito, attraverso l’accesso con titolo di studio di secondo grado; innalzamento dei livelli professionali, attraverso il conseguimento della laurea, triennale per gli ispettori e quinquennale per gli ufficiali; riconoscimento delle capacità acquisite, attraverso l’avanzamento, le qualifiche introdotte e l’impiego in incarichi di maggiore responsabilità per i militari nei gradi più elevati delle categorie Appuntati, Sovrintendenti e Ispettori; valorizzazione dell’autonomia decisionale e operativa, attraverso lo sviluppo di carriera a carattere direttivo per gli ispettori; valorizzazione dell’azione di comando, mediante lo sviluppo di carriera a carattere dirigenziale per gli ufficiali;
tenuto conto che il Consiglio di Stato è intervenuto a più riprese nell’ambito del contenzioso sollevato in merito alle modalità di transito di ufficiali dei Carabinieri dal Ruolo Normale Unico nel disciolto Ruolo Tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 1993 e alla successiva immissione degli stessi ope legis (articolo 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) nell’attuale Ruolo Tecnico Logistico riconoscendo ad un esiguo numero di ufficiali “il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell’Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell’articolo 16” e rilevato che l’articolo 45, comma 27, del presente decreto prevede, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici del provvedimento decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso; osservato che la disposizione appare viziata da un eccesso di delega, tenuto conto che l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non contempla, tra i criteri direttivi, un intervento in materia previdenziale, come invece opera il comma 27 in commento.
Inoltre, la norma incide, in senso negativo: sull’attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio) che, a legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta indennità, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buonuscita tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali); sul principio di uguaglianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l’attuale sistema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante personale del pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retributivi percepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai dal passaggio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora non ha trovato concreta realizzazione l’introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto garantire il “secondo pilastro” dei fondi pensione, a fronte di un’inevitabile riduzione del trattamento pensionistico previsto dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);
considerati il parere n. 00915/2017 del 21 aprile 2017 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza unificata
del 6 aprile 2017;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, lettera m), al comma 1 del nuovo articolo 20-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, alle lettere a) e b), si valuti l’opportunità di sopprimere le parole: “, in ciascun settore professionale” atteso che nei ruoli di base sarà previsto un solo settore di supporto logistico e logistico-amministrativo. Conseguentemente al comma 6 si valuti l’opportunità di sostituire le parole “delle graduatorie” con le seguenti “della graduatoria”; al comma 7, si valuti l’opportunità di sopprimere la parola “rispettiva”;
b) all’articolo 1, comma 5, lettera d), n. 2), si valuti l’opportunità di aggiornare e perfezionare la formulazione del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, relativo all’individuazione delle classi di laurea per la partecipazione al concorso interno per l’accesso alla carriera dei funzionari. Conseguentemente, alla medesima lettera d), al n. 4, si valuti l’opportunità di armonizzare la formulazione per l’accesso alla carriera dei funzionari “ordinari” di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, con quella corrispondente dell’articolo 31, comma 3 (ruoli tecnici) e 46, comma 2 (medici); dopo il n. 5), si valuti l’opportunità di aggiungere il n. 6), al fine di sostituire, al comma 5 dell’articolo 3, le parole: “Ai concorsi” con le parole “Al concorso”; alla successiva lettera f), si valuti l’opportunità di adeguare anche il nuovo articolo 5-bis, comma 2;
c) all’articolo 1, comma 5, lettera f), capoverso “comma 4”, si valuti l’opportunità di escludere espressamente per il personale interno la prova fisica per l’accesso alla carriera dei funzionari, in deroga all’articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) all’articolo 1, comma 5, lettera iii), dopo le parole: “e di dirigente superiore” valuti il Governo di aggiungere le seguenti: “e qualifiche corrispondenti”, al fine di ricomprendere i tecnici e i medici;
e) all’articolo 2, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere espressamente il ricorso alle “modalità telematiche”, anche per lo svolgimento degli altri corsi di formazione previsti per la fase transitoria, in attuazione del principio di delega sulla semplificazione delle procedure, anche ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle risorse finanziarie in relazione alle esigenze di funzionalità;
f) all’articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti l’opportunità di differire di due anni (fino al 2023) i concorsi interni per vice ispettore, per i posti disponibili al 31 dicembre 2016, da bandire annualmente nella fase transitoria, utilizzandone almeno il trentacinque per cento per il primo concorso, da riservare prevalentemente ai sovrintendenti capo con almeno due anni di anzianità nella qualifica;
g) si valuti di estendere la previsione di cui all’articolo 32 (Passaggio ai nuovi parametri stipendiali), concernente i brigadieri capo +4 e gli appuntati scelti +5, a tutte le altre amministrazioni del comparto sicurezza;
h) all’articolo 2, comma 1, lettere v), z), aa), ggg), hhh), ooo), ppp) e qqq), si valuti l’opportunità di allineare al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del nuovo trattamento economico dirigenziale) le decorrenze del 1° gennaio 2017, differendo, quindi, il transito del personale interessato alle nuove carriere dei funzionari e alle relative qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche corrispondenti. Conseguentemente, si valuti l’opportunità: di integrare la formulazione delle successive lettere ee), lll) e sss), al fine di differire di un anno l’applicazione della disciplina vigente per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore con decorrenza 1° gennaio 2018, differendo, altresì, dal 2019 al 2022, il periodo previsto per l’individuazione dei vice questori e qualifiche corrispondenti che possono partecipare allo scrutinio per la promozione a primo dirigente, secondo la nuova disciplina; differire al 31 dicembre 2017 – giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova carriera dei funzionari – l’applicazione, al personale in servizio alla medesima data, della disciplina di cui alle predette lettere aa), hhh), e qqq); di sostituire lo scrutinio per merito comparativo con quello per merito assoluto per la promozione alla nuova qualifica di vice questore dei vice questori aggiunti con almeno 13 anni di anzianità nel ruolo al 1° gennaio 2018 (lettere z), ggg) e ppp)); all’ articolo 2, comma 2, lettera ff), si valuti l’opportunità di prevedere espressamente che i titoli da valutare per gli scrutini per merito comparativo, per la progressione nelle carriere dei funzionari, non ricomprendono quelli dell’anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni;
i) all’articolo 2, comma 1, lettera r), si valuti l’opportunità di riservare espressamente agli ispettori capo vincitori del 7° e dell’ 8° corso per vice ispettori almeno la metà dei posti per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore disponibili al 31 dicembre 2016, riservati annualmente ai concorsi interni, non banditi fino alla medesima data;
j) ;
k) ;
l) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera fff), valuti il Governo di aggiungere – per la carriera dei funzionari tecnici – una disposizione che riproduca quella del transito nella carriera del personale che espleta funzioni di polizia (di cui alla lettera v)) e del personale medico (di cui alla lettera ooo));
m) all’articolo 2, comma 1, lettera nnn), si valuti l’opportunità di prevedere un richiamo all’articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, sulla precedente più lunga permanenza per la promozione a medico capo;
n) ;
o) all’articolo 3, comma 4, lettera a), dopo le parole: “Con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto”, si valuti l’opportunità di aggiungere le seguenti: “con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione e”, al fine di armonizzare la formulazione della disposizione transitoria con quella di riferimento contenuta nell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
p) ;
q) all’articolo 3, comma 13, si valuti l’opportunità di escludere espressamente il requisito del limite di età dal mantenimento – fino alla conclusione delle procedure concorsuali – dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato;
r) ;
s) valuti il Governo di integrare l’articolo 15 con la previsione, tra i requisiti per conseguire il grado di Maresciallo Aiutante, di una specifica indicazione relativa agli incarichi tecnici e di specializzazione;
t)
u) valuti il Governo di precisare che la previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c) non ha effetto per quanti prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate prima della data di entrata in vigore della novella legislativa in questione; valuti, inoltre, il Governo di specificare che la previsione dell’articolo 36, comma 44, si intende riferita alle sole modalità di avanzamento (ad anzianità) e non anche agli anni di permanenza nel grado di maggiore per l’inclusione in aliquota;
v) valuti il Governo di coordinare, ove possibile, i tempi stabiliti dalle previsioni normative relativi ai periodi di aspettativa (articolo 33, comma 1, lettera h), capoverso 9 nonies) e ai periodi massimi della licenza di convalescenza (articolo 33, lettera h) capoverso 9 duodecies) con quelli caratterizzati, secondo la scienza medica, da lunghi periodi di recupero o da cure salvavita tendenti alla cronicizzazione della malattia, in quanto questi ultimi sono notevolmente superiori alle previsioni già vigenti;
w) all’articolo 42 si valuti l’opportunità di approfondire il meccanismo di riallineamento del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini della piena rispondenza rispettivamente al ruolo dei commissari ed al ruolo speciale della Polizia di Stato;
x) valuti il Governo di indicare espressamente i valori attuali dell’indennità mensile pensionabile percepiti dai maggiori, tenenti colonelli, colonnelli e gradi e qualifiche corrispondenti sia per effetto dell’abrogazione, dal 1° gennaio 2018, prevista nello schema di decreto, dei commi 22 e 23 dell’articolo 43 della legge n. 121 del 1981, concernenti la cosiddetta “omogeneizzazione stipendiale”, sia per il rinvio, previsto dall’articolo 45, comma 4, del provvedimento in esame, a specifiche norme del Codice dell’ordinamento militare che non contengono i valori tabellari in questione; al fine di evitare incertezze applicative, valuti il Governo di precisare nella nuova tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, prevista dall’articolo 34, comma 2, dello schema di decreto in esame, che l’ordine di attribuzione delle promozioni a colonnello e generale di brigata degli ufficiali della Guardia di finanza è quello ivi indicato alla colonna 7;
y)
z) sia valutato per il solo personale transitato nel ruolo Sovrintendenti tra il 1° gennaio 2017 e l’entrata in vigore del riordino, per il quale non scatta la salvaguardia di cui all’articolo 45, comma 5 (attuali vicebrigadieri e quelli che lo diventeranno prima del 1° ottobre 2017), la misura compensativa dell’attribuzione di un assegno una tantum;
aa) al medesimo articolo 45, valuti il Governo di sopprimere il comma 27 in modo da realizzare l’effettiva parità di trattamento tra i diversi emolumenti corrisposti, rendendo effettive le norme vigenti in materia previdenziale anche per gli incrementi retributivi derivanti dallo schema di decreto legislativo;
bb)
cc)
dd) valuti il Governo di inserire una previsione normativa che garantisca l’omogeneizzazione delle previsioni dei fondi per i dirigenti rispettivamente previsti per le Forze di Polizia e le Forze Armate ed eviti disallineamenti nel futuro trattamento economico accessorio dei medesimi dirigenti, allo scopo di garantire la parità di trattamento nel comparto sicurezza-difesa;
ee) valuti il Governo di riesaminare, in un secondo tempo, con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;
ff)
gg) si valuti l’opportunità di estendere alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 1084 del Codice dell’ordinamento militare (già applicato al personale delle altre Forze di polizia ad ordinamento militare), che consente la promozione “alla vigilia” al grado superiore del personale cessato dal servizio per lesioni riportate in attività di servizio e per cause di servizio, nonché di estendere alla Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 881 del Codice dell’ordinamento militare;
hh) si valuti l’opportunità di aggiungere una disposizione al fine di superare il crescente contenzioso derivante dalla mancata riliquidazione della pensione del personale interessato dal blocco retributivo dal 2011 al 2015 e cessato dal servizio nel medesimo periodo;
ii) si valuti l’opportunità di prevedere l’introduzione del concorso pubblico per l’accesso nei ruoli tecnici degli atleti paralimpici riconosciuti a livello nazionale, in possesso di requisiti fisici non inferiori a quelli che consentono il transito nei medesimi ruoli del personale giudicato parzialmente inidoneo al servizio, per la successiva assegnazione – anche come atleta – alla Sezione paralimpica, nella quale potrà essere assegnato anche il personale interno iscritto nel ruolo d’onore, come già previsto dallo schema di decreto;
jj) si valuti l’opportunità di allineare le disposizioni e le decorrenze relative all’attribuzione, nella fase transitoria, delle denominazioni di “coordinatore”, armonizzando la formulazioni delle rispettive previsioni;
kk) ;
ll) ;
mm) ;
nn) ;
oo) valuti il Governo di estendere al personale dirigente delle Forze di polizia le disposizioni giuridiche e del trattamento economico accessorio oggetto di contrattazioni concluse dal personale non dirigente dal 2004 in poi ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995, prevedendo un’ipotesi di delegificazione per i successivi contratti;
pp) per l’Arma dei Carabinieri, valuti il Governo di rinominare la denominazione Maresciallo aiutante sostituendola con quella di Maresciallo maggiore;
qq)
rr) valuti il Governo di rideterminare l’anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 con uno specifico meccanismo di riallineamento con gli ufficiali neo-arruolati ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto, come osservato dal Consiglio di Stato;
ss) si valuti l’opportunità di ridurre il numero di norme transitorie e di ricondurre, ove possibile, una parte dell’intervento transitorio nell’ambito dell’articolato a regime;
tt) prevedere, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l’attivazione del cosiddetto “secondo pilastro” dei fondi pensione;
uu) integrare la formulazione del nuovo articolo 2196-quinquies del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall’art. 27, comma 1, lettera a), prevedendo l’introduzione di un limite massimo all’incremento delle percentuali, nel periodo transitorio, riservate ai concorsi interni per l’accesso al ruolo ispettori in deroga a quelle previste “a regime” (art. 679 del COM) del 20 per cento per il ruolo sovrintendenti e del 10 per cento per i ruoli inferiori;
vv) all’articolo 45, valuti il Governo di riprodurre per tutte le Forze di polizia la disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, lettera ff), in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale inserito nel contingente speciale di cui all’articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, rinviando alle procedure di cui alla medesima legge n. 124 del 2007;
ww) all’articolo 45, in relazione alle modifiche apportate alla disciplina del personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, si valuti l’opportunità di introdurre una specifica disposizione per consentire ai frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato, assegnati nel 2017, di presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo che i conseguenti trasferimenti siano disposti a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio;
xx) all’articolo 1, comma 1, lettera t), e comma 2, lettera cc), si valuti l’opportunità di specificare che la laurea ivi richiamata è quella triennale, al fine di evitare una incertezza applicativa derivante dal coordinamento con le richiamate “lauree” di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (articolo 1, comma 5, lettera d), n. 3), dello schema di decreto);
yy) all’articolo 1, comma 2, lettera v), n. 2), si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 25-ter, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, al fine di prevedere che il concorso interno per vice ispettore tecnico è riservato, “in via prioritaria” al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici in possesso dei requisiti richiesti, anche nella fase transitoria;
zz) per preservare il principio di equiordinazione nell’ambito del Comparto Difesa e Sicurezza, nonché per evitare incertezze applicative, il Governo valuti di adeguare il testo dello schema di decreto legislativo al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso, nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell’atto del Governo n. 396, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’atto in esame;
aaa) il Governo valuti la possibilità di stanziare risorse aggiuntive per garantire la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell’articolo 45, nell’importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l’importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;
bbb) considerato che con la disposizione recata dall’articolo 5 viene modificato l’articolo 952 del Codice dell’ordinamento militare, consentendo al personale in ferma volontaria dell’Arma dei carabinieri di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il Governo , al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, valuti la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;
ccc) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l’inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera;
ddd) valuti il Governo l’opportunità di prevedere l’allineamento al ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato dei tempi di avanzamento del corrispondente ruolo straordinario dell’Arma dei carabinieri, con conseguente omogeneizzazione anche dei tempi di durata del relativo corso di formazione;
eee) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, l’opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare gli ispettori capo e qualifiche corrispondenti che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;
fff) il Governo, nell’ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale delle Forze di polizia, specifiche disposizioni volte a: evitare l’attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell’entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni “ad personam”, ove previsti dal provvedimento di riordino;
ggg) valuti il Governo di mantenere, per un periodo transitorio di tre anni, per l’immissione nei ruoli di base dell’arma dei carabinieri della specializzazione relativa alla sicurezza e tutela ambientale e agroalimentare la percentuale riservata ai volontari in ferma prefissata delle forze armate precedentemente prevista per il corpo forestale dello Stato;
hhh) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nelle amministrazioni pubbliche per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia che perdono l’idoneità al servizio, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l’attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;
iii) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, nella individuazione delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, il personale con qualifica di primo dirigente possa svolgere, altresì, le funzioni di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e che, nella individuazione delle funzioni del personale con qualifica di commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore e commissario capo, siano altresì considerati i centri di giustizia minorile e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
jjj) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, attesa la rilevanza delle funzioni della Scuola superiore dell’esecuzione penale, il comandante di reparto della suddetta Scuola sia un commissario coordinatore superiore anziché un commissario coordinatore e, conseguentemente, che le funzioni di vice comandante siano espletate da un commissario coordinatore anziché da un commissario capo;
kkk) all’articolo 1, comma 2, lettera a), valuti il Governo l’opportunità all’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, di rinviare ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali dei ruoli del personale che espleta attività tecnica e tecnico-scientifica;
lll) all’articolo 2, comma 1, lettera nn), si valuti l’opportunità di prevedere che gli eventuali posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario abilitati, non coperti al termine della procedura concorsuale siano portati ad incremento dell’aliquota riservata ai periti superiori non appartenenti al settore sanitario, in possesso dei requisiti ivi previsti;
mmm) all’articolo 1, comma 1, lettere p), r) ed) s), e comma 2, lettere u), v) e z), al fine di armonizzare le rispettive disposizioni in materia di corsi di formazione per vice ispettore e per vice ispettore tecnico, si valuti l’opportunità di apportare le necessarie modifiche per allineare e omogeneizzare le rispettive disposizioni, anche con riferimento ai giudizi di idoneità e di durata massima di assenza del corso.
nnn) all’articolo 1, comma 5, lettera nn), si valuti l’opportunità di espungere, al comma 2 del nuovo articolo 45 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il richiamo all’articolo 5 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, abrogato dallo stesso articolo 1, comma 4, lettera a), e alla successiva lettera oo), apportando le conseguenti modifiche al nuovo articolo 45-bis, allineando le previsioni per i medici e i medici veterinari.