Maresciallo fu punito per un’intervista a Striscia La Notizia: il TAR annulla la punizione e apre nuovi orizzonti per la libertà di espressione
(di Avv. Umberto Lanzo) – In una sentenza che riafferma il diritto alla libera espressione anche per i membri delle forze dell’ordine, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato la sanzione disciplinare inflitta a un maresciallo dei Carabinieri per aver rilasciato dichiarazioni riguardanti la gestione dei migranti presso la stazione di Gradisca d’Isonzo.
Il caso e la sanzione disciplinare
Il caso, che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo, vede protagonista un sottufficiale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo. Il ricorrente, nella sua veste di referente provinciale di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, aveva partecipato a due interviste televisive nell’ottobre 2022, durante le quali aveva commentato la situazione relativa all’accoglienza dei migranti presso la caserma.
Le dichiarazioni contestate
Le dichiarazioni del maresciallo, rese in abiti civili ma con chiaro riferimento al suo status di appartenente all’Arma, avevano toccato temi sensibili come le capacità e l’efficienza del servizio, nonché la situazione logistico-infrastrutturale della caserma. In particolare, il sottufficiale aveva evidenziato le difficoltà nel gestire il flusso di migranti, «Riusciamo ad aiutarne 5 o 6, non di più, il resto è costretto a bivaccare. C’è un unico bagno per il personale, gli ospiti e i ragazzi che aspettano fuori. A volte è persino impossibile offrir loro un bicchier d’acqua: dal punto di vista logistico la situazione è grave»
Il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” aveva ritenuto tali dichiarazioni meritevoli di sanzione disciplinare, irrogando un rimprovero al maresciallo. La decisione era stata successivamente confermata dal Ministero della Difesa in sede di ricorso gerarchico.
La decisione del TAR
Tuttavia, il TAR ha ora ribaltato completamente questa valutazione. Nella sentenza, il collegio giudicante ha affermato che “le dichiarazioni espresse dal ricorrente non presentano assolutamente caratteri lesivi del prestigio delle Forze armate o non confacenti alla dignità e al decoro, né contravvengono, in altro modo, ai principi comportamentali della serietà che devono informare, anche nella vita privata, la condotta del militare”.
Il Tribunale ha smontato pezzo per pezzo le contestazioni mosse al ricorrente, giudicando “incomprensibile” il richiamo alla violazione dell’art. 714 del d.lgs. n. 66/2010 circa la lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e “del tutto fuori fuoco” la contestazione ai sensi dell’art. 732 dello stesso decreto legislativo.
Analisi delle motivazioni della sentenza
Particolarmente significativa è stata la valutazione del TAR riguardo alla presunta violazione delle norme sulla tutela del segreto. I giudici hanno sottolineato che “alcun segreto è stato rivelato e che il ricorrente ha semplicemente espresso una propria considerazione, raccontando uno stato di fatto tutt’altro che segreto e rimarcando elementi di criticità della gestione del servizio, riconosciuti dalla stessa Amministrazione”.
La sentenza ha posto l’accento sul fatto che le dichiarazioni del maresciallo rientrano pienamente nell’ambito della libertà di espressione, un diritto fondamentale garantito sia dalla Costituzione italiana che dalle normative europee.
Il TAR ha infatti affermato che l’esternazione del ricorrente “deve essere considerata nulla di più che una libera manifestazione del pensiero, in parte anche critica, ma pur sempre espressione della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero”.
Il Tribunale ha rimarcato che il sottufficiale “sia stato intervistato nella sua specifica qualifica di rappresentante dell’associazione a carattere sindacale cui appartiene e, quindi, nella sua veste di soggetto sindacale al quale sono attribuite precise attività, proprio e anche a tutela della categoria che rappresenta”.
Questo elemento è stato determinante nel valutare la legittimità delle dichiarazioni, in quanto riconducibili all’esercizio di un ruolo sindacale piuttosto che a una violazione dei doveri di riserbo militare.
La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia si inserisce in un dibattito più ampio sul diritto alla libera espressione dei membri delle forze dell’ordine e sulla loro possibilità di esprimere critiche costruttive sull’organizzazione del servizio.
La sentenza sottolinea come, anche in un contesto altamente regolamentato come quello militare, sia necessario preservare spazi di libera manifestazione del pensiero, soprattutto quando questi non ledono il prestigio dell’istituzione ma mirano a evidenziare problematiche concrete nell’interesse del servizio stesso e della collettività.
La condanna alle spese
Il Tribunale, oltre ad annullare i provvedimenti impugnati, ha anche condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Tali spese sono state liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA
Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
Cosa aspetti?
Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI