Avvocato Militare

CONCORSO IN MARINA: ERRORE NELLA RILEVAZIONE DELLA MASSA GRASSA, RICORRE AL TAR E VINCE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 8932/2017 pubblicata il 25 luglio 2017 ha accolto il ricorso sul giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici emesso il 18 maggio 2017, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancora, ha escluso il ricorrente dal Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 Ufficiali in S.P.E. nel ruolo speciale dei corpi di Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato, Capitanerie di Porto della Marina Militare.

In particolare con DP n. 2740/2017 è stata disposta una verificazione volta a dirimere il contrasto tra i risultati dell’analisi della composizione corporea mediante bioimpedenziometria effettuata in sede concorsuale e quella a ridosso delle prove d’esame che il ricorrente assumeva riconducibile ad un errore del metodo e procedimento di misurazione.

La verificazione è stata eseguita in data 9 giugno 2017 rilevando – con i seguenti parametri: Altezza 179 peso kg 81,3 – una percentuale di massa grassa (BPF) di 23,9 % (giudicandolo quindi idoneo rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,2).

La PA ha eseguito gli incombenti istruttori disposti con il predetto DP depositando il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato (da cui si evince che in sede di concorso il ricorrente era stato sottoposto all’esame bioempidenziometrico sulla base di diversi parametri: altezza cm. 176 peso kg 84,2 che hanno determinato una percentuale di massa grassa (BPF) di 27,95% (con conseguente idoneità rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,2).

Dalle risultanze della verificazione si evince che la misurazione della percentuale di massa grassa BPF effettuata in sede concorsuale risulta inficiata da un errore relativo ad un parametro corporeo – quello relativo all’altezza considerata dalla PA (di 3 cm. inferiore a quella accertata in sede di verificazione) – che ha minato l’attendibilità del risultato finale (anche considerando il dimagrimento di 3 kg nelle more intervenuto);

Per il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pertanto, il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria ed il conseguente l’atto impugnato deve essere annullato.

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