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VERBALE SCRITTO MALE? MULTA NULLA

di Valeria Zeppilli – Gli elementi che possono viziare un verbale con il quale l’automobilista viene sanzionato per violazione del codice della strada sono molteplici e, pertanto, è sempre consigliabile controllare che la multaricevuta non sia in realtà illegittima.

Dall’assenza di elementi formali del verbale, all’utilizzo di strumenti inadeguati per rilevare la violazione, al mancato rispetto delle tempistiche per la notifica, le speranze per un automobilista di sottrarsi dal pagamento della contravvenzione sono molteplici.

Multa poco leggibile

Alcune volte, peraltro, la giurisprudenza ci stupisce e salva i cittadini dalla multa anche per elementi che sembrano essere irrilevanti, ma in realtà non lo sono affatto.

Tra di questi c’è la grafia degli agenti accertatori che, se poco leggibile, può trasformarsi in un elemento tale da violare il diritto di difesa degli automobilisti.

Ad esempio, una sentenza del Giudice di Pace di Lucca di qualche tempo fa, più precisamente la numero 494/2016 qui sotto allegata, ha accolto le ragioni di un automobilista difeso dall’Avv. Roberto Iacovacci e ha annullato un verbale relativo a una contestazione differita proprio perché scritto male.

Nella sentenza si legge infatti che “l’art. 201 comma 1 cds prevede che, in caso di contestazione non immediata, il verbale sia notificato con gli estremi precisi e dettagliati della violazione” mentre nel caso di specie esso risultava scritto “con calligrafia poco leggibile nella parte descrittiva del fatto, con violazione della suddetta disposizione, diretta a garantire il diritto di difesa“.

La pronuncia, peraltro, non rappresenta il primo esempio di annullamento di un verbale per impossibilità di comprenderne il contenuto. Il Giudice di Pace di Pisa, ad esempio, già nella sentenza numero 332/2010, aveva infatti annullato una multa comminata a seguito dell’omessa comunicazione dei dati del conducente richiesta in conseguenza delle violazioni dei limiti di velocità sulla base del fatto che la previsione dell’obbligo di comunicazione dei dati era indicata “con caratteri effettivamente piccoli per un soggetto ultraottantenne, ciò con buona pace di efficacia e trasparenza richieste per gli atti amministrativi”.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Lucca testo sentenza numero 494/2016
GdP Pisa testo sentenza numero 332/2010

Studio Cataldi

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