Transito nell’Impiego Civile nel Ministero della Difesa: Procedure e Normative
Il transito nell’impiego civile è un’importante istituzione disciplinata dall’articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010, noto come “Codice dell’ordinamento militare” (C.O.M.), il quale stabilisce che il personale delle Forze Armate che è giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato a causa di lesioni dipendenti o meno da servizio può transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Questo processo di transito è regolato da modalità e procedure definite tramite un decreto del Ministro della Difesa, in concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione.
Per attuare questa norma, è stato emanato il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002, che stabilisce come il transito avvenga con il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV), di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSO MIL). Riportiamo i punti salienti di una recente circolare di PERSOCIV sul transito nell’impiego civile.
Caratteristiche transito impiego civile
Le principali caratteristiche del transito nell’impiego civile sono le seguenti:
1. Inquadramento in soprannumero: Il personale transitato viene inquadrato in soprannumero, cioè in eccesso rispetto alla dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa, nella posizione corrispondente al grado ricoperto al momento del passaggio nei ruoli civili.
2. Conservazione della posizione economica: Il personale transitato mantiene la posizione economica acquisita come militare attraverso l’erogazione di un assegno ad personam, che sarà poi adeguato con gli incrementi stipendiali nel tempo.
3. Esclusione dal ritorno al ruolo di provenienza: Dopo il transito, l’ex militare non può essere riammesso nel ruolo di provenienza, né iscritto nel Ruolo d’Onore ai sensi degli articoli 804 e 805 del C.O.M.
Requisiti
Per poter accedere al transito nell’impiego civile, il personale delle Forze Armate deve soddisfare determinati requisiti soggettivi, ovvero essere giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato a causa di lesioni dipendenti o meno da servizio. Questa valutazione è effettuata dalla competente commissione medica.
L’iter per richiedere il transito prevede la presentazione di una domanda, entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e di contestuale idoneità al transito nei ruoli civili della Difesa. La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui la copia della comunicazione del giudizio di permanente inidoneità, un’informativa e consenso al trattamento dei dati personali particolari di carattere sanitario, e un’autocertificazione. L’istanza di transito deve essere inviata attraverso l’Ente/Comando di appartenenza del militare.
La circolare del 25 luglio di PERSOCIV prevede casi di inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità della domanda, come ad esempio quando mancano i presupposti oggettivi per il transito o quando l’interessato ha rinunciato alla domanda. In caso di ricorso alla Commissione Medica di II istanza, la procedura di transito viene chiusa e una nuova istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo emesso dalla Commissione Medica Interforze di II istanza.
L’individuazione del profilo professionale e della sede di prima assegnazione per il personale transitato è determinata da una “Commissione sui transiti” istituita per questo scopo. La decisione riguarda l’assegnazione di lavori in base al profilo e alle competenze dell’interessato.
Conoscenza dei Verbali di Inidoneità
Per il corretto inquadramento del personale transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con mansioni compatibili con la patologia sofferta, il membro tecnico della commissione sui transiti deve essere a conoscenza dei verbali di inidoneità al servizio militare incondizionato, completi delle diagnosi/patologie sofferte.
Trattamento dei Dati Personali
Tutti i dati personali particolari, inclusi quelli sanitari, devono essere prodotti dall’interessato previa informativa e consenso al trattamento da parte del personale incaricato del competente Reparto di PERSOCIV, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali.
Istruttoria e Transito
Una volta completata l’istruttoria, il Direttore della Direzione Generale per il Personale Civile firma il decreto di transito, previamente concordato con la Direzione Generale per il Personale Militare. Questo decreto ordina il transito dell’interessato nei ruoli del personale civile della Difesa, con una specifica assegnazione e inquadramento professionale secondo la tabella dell’art. 930 del C.O.M.
Successivamente, PERSOCIV invia all’Ente/Comando dove il militare è ancora in forza una lettera di convocazione contenente tutte le informazioni relative al profilo e alla famiglia professionale di ascrizione, la fascia economica, e la data di convocazione presso la sede di prima assegnazione.
Nella stessa lettera di convocazione, la Direzione Generale per il Personale Civile fornisce il contratto individuale di lavoro da far sottoscrivere all’interessato, oltre al codice di comportamento per i dipendenti del Ministero della Difesa, che dovranno essere anch’essi firmati. Con il completamento della procedura, il transitato diventa dipendente civile della Difesa, assumendo il ruolo assegnato.
Criteri per la Determinazione della Sede di Prima Assegnazione
La sede di prima assegnazione del personale transitato viene determinata in base alle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri di provenienza, secondo i criteri specificati negli Annessi da I a IV, parte integrante della circolare. Le deroghe a tali criteri possono essere prese in esame solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito.
Modalità di Svolgimento dei Lavori della Commissione sui Transiti
La Commissione sui transiti si riunisce mensilmente, e il membro tecnico esprime il proprio parere sui profili professionali assegnabili al personale richiedente il transito, sulla base della documentazione sanitaria prodotta.
Mancata Presentazione o Rinuncia al Transito
Qualora l’interessato non si presenti alla data prefissata nella lettera di convocazione, dovrà giustificare il suo impedimento al comando di prima assegnazione, fornendo le necessarie giustificazioni documentate. Nel caso di impedimento temporaneo per motivi di salute, sarà richiesta una certificazione sanitaria e l’interessato dovrà presentarsi in servizio al termine del periodo di convalescenza. Nel caso in cui l’impedimento di carattere sanitario si protragga oltre i 90 giorni, l’Ente/Comando di prima assegnazione dovrà richiedere alla competente Commissione Medica una nuova visita medica collegiale per valutare l’idoneità all’impiego civile.
Se l’interessato, invece, convocato per assumere servizio e sottoscrivere il contratto, decidesse di rinunciare al transito, dovrà formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia dovrà essere indirizzata al Comando che lo ha in forza come militare, al Comando di prima assegnazione indicato, e alle Direzioni Generali per il Personale Civile e Militare. La procedura di transito verrà chiusa e formalizzata come mancata sottoscrizione del contratto a seguito della rinuncia.
Aspetti Disciplinari relativi al Personale Militare Transitato, Sottoposto a Procedimento Penale all’atto della Cessazione dal Servizio Permanente (Art. 923, Co. 5 del D.Lgs. 66/2010)
La Direzione Generale per il Personale Militare comunica alla Direzione Generale per il Personale Civile, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di transito, l’esistenza di eventuali impedimenti o cause di preclusione di carattere penale o disciplinare che potrebbero precludere l’avvio della procedura di transito. Inoltre, segnala l’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti a carico del militare, specialmente quelli che potrebbero comportare la perdita del grado militare o dello stato di militare.
Se durante la procedura di transito emergessero situazioni che potrebbero comportare la perdita dello stato di militare o del grado, la competenza per vagliare le questioni disciplinari rimane alla Direzione Generale per il Personale Militare. In tali casi, PERSOCIV, in collaborazione con PERSOMIL, annullerà il provvedimento di transito precedentemente disposto e procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, poiché la cessazione dal servizio permanente si considererà avvenuta per tali cause e non più per “transito nell’impiego civile”.
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