Tenente dell’Esercito si spostava “sul territorio nazionale nel periodo coperto da certificati medici per malattia”. Sospeso per 12 mesi
Il ricorrente, all’epoca dei fatti Tenente dell’Esercito Italiano in servizio presso il Reggimento Artiglieria a cavallo, veniva rinviato a giudizio in data 19 maggio 2011 dinanzi al Tribunale Militare per rispondere dei reati di “diserzione e truffa militare continuata pluriaggravata”, essendo stato verificato che egli aveva realizzato una serie di spostamenti sul territorio nazionale nel periodo coperto da certificati medici per malattia.
Con sentenza del Tribunale Militare pubblicata il 17.05.2012, il ricorrente veniva assolto. Tuttavia la seconda sezione della Corte Militare di Appello riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure, riconoscendo la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati contestati limitatamente al periodo compreso fra l’8 e il 17 gennaio 2010.
La Corte di Cassazione, adita Tenente, rigettava il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello.
Con nota del 3.6.2014, avente a oggetto “Inchiesta formale disciplinare”, l’ufficiale inquirente comunicava al Tenente il seguente addebito: “Il Ten. … in riposo medico domiciliare sino al 03.01.2010 rimaneva assente sino al 22.01.2010 presentato n.4 certificati medici. Dalle indagini esperite è risultato che l’Ufficiale nel periodo compreso tra 1’8.01.2010 ed il 17.01.2010 effettuava plurimi spostamenti in territorio nazionale che sono apparsi incompatibili con una situazione sanitaria tale da comportare l’inidoneità alla prestazione del servizio militare, e con la sua assenza si procurava un ingiusto profitto consistente nella indebita percezione dello stipendio per il periodo considerato con pari danno per l’Amministrazione Militare. La condotta tenuta nell’occasione evidenzia gravi profili di responsabilità disciplinare che, in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, appaiono lesivi del prestigio dell’Istituzione, della categoria di appartenenza e della dignità del grado rivestito”.
Il 3.12.2014 veniva notificato al Tenente il provvedimento con il quale, valutando che “l’addebito contestato ha trovato riscontro negli atti del procedimento disciplinare e che il comportamento tenuto dall’Ufficiale importa un grave disvalore disciplinare, tale da giustificare una sanzione di stato”, si disponeva la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi.
Il Tenente ha impugnato dinanzi al T.A.R. il suddetto provvedimento, chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare. Ha lamentato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché la violazione del principio di proporzionalità, in quanto gli sarebbe stata comminata una sanzione sproporzionata, anche tenuto conto della generica motivazione posta a sostegno del provvedimento.
L’adito T.A.R., con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
“La sospensione disciplinare dall’impiego è, ai sensi dell’art. 1357 del codice dell’ordinamento militare, la più lieve sanzione di stato, che al ricorrente è stata comminata nella durata massima prevista di dodici mesi. Il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione sui fatti accertati in sede penale nonché su autonome valutazioni dell’Amministrazione militare.
Il Tenente ha quindi adito il Consiglio di Stato.
In sostanza l’ufficiale ha criticato la sentenza innanzitutto per non aver tenuto conto delle indicazioni rese in sede cautelare dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato il profilo della misura della motivazione della sanzione disciplinare inflitta; poi per aver giustificato la sanzione disciplinare inflitta con il fatto di trattarsi della più lieve delle sanzioni di stato, sostenendo da un lato che ciò non ne giustificava automaticamente la proporzionalità e dall’altro che la stessa era stata inflitta nella misura massima.
Secondo l’appellante, inoltre, anche il riferimento operato dalla sentenza ai fatti accertati penalmente, non costituiva un elemento determinante, non potendosi far discendere da tale generica affermazione la irrogazione della massima sospensione disciplinare, senza la presenza di una congrua motivazione.; per di più il T.A.R. avrebbe fatto richiamo ad “autonome valutazioni dell’Amministrazione militare”, laddove l’amministrazione non aveva affatto esplicitato nel provvedimento impugnato in primo grado le motivazioni che l’avevano indotta a comminare la sospensione disciplinare nella misura massima dei dodici mesi., così che in definitiva le pretese “autonome valutazioni” erano rimaste inespresse, rendendo il provvedimento disciplinare icti oculi sproporzionato nella sua severità rispetto ai fatti accertati, ancorché gli stessi avessero luogo ad una condanna in sede penale.
Sempre secondo l’appellante, il provvedimento gravato, pur dando conto che i provvedimenti disciplinari debbono essere informati a principi di gradualità e di proporzionalità, non avrebbero specificamente indicato le ragioni che giustificavano la comminazione della sospensione disciplinare nella sua misura massima; né a tal fine sarebbe stata sufficiente la frase stereotipata riportata nel provvedimento stesso, secondo cui il comportamento dell’appellante “è censurabile sotto l’aspetto disciplinare in quanto in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, lesiva del prestigio dell’istituzione, della categoria di appartenenza e della dignità del grado rivestito”: ciò in quanto la condotta incriminata, anche se sanzionata penalmente, non solo sarebbe stata priva di intenzionalità, ma anche posta in essere in assenza di precedenti e in concomitanza con l’assegnazione di una borsa di studio che aveva portato l’ufficiale, nelle more dell’inizio del congedo, ad assentarsi dal servizio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato.
In primo luogo deve rilevarsi come i fatti posti a base del procedimento disciplinare debbano considerarsi accertati, essendo stati oggetto di giudicato penale di condanna per diserzione e truffa militare continuata pluriaggravata, a seguito della pronuncia della Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte Militare di Appello.
Spetta all’amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo essa di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo.
Pertanto la valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale attraverso la commissione di disciplina esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria.
Ciò precisato, si osserva che, a fronte della gravità dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, che hanno dato luogo a una sentenza penale di condanna, la valutazione della sanzione da comminare sia ragionevole e scevra da ogni profilo di eccesso di potere o difetto di motivazione, avendo comminato la Commissione disciplinare la più lieve sanzione di stato prevista dal codice dell’ordinamento militare, ancorchè comminata nella durata massima prevista di dodici mesi.
Né si può ritenere che l’amministrazione militare avrebbe dovuto analiticamente motivare le ragioni dell’esatta quantificazione della sanzione, oltre il rilievo del palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, lesiva del prestigio dell’istituzione, della categoria di appartenenza e della dignità del grado rivestito, non avendo peraltro la parte appellante dedotto rilevanti motivi in base ai quali la sanzione comminata sarebbe sproporzionata.
Invero gli unici argomenti sostanziali dedotti da parte appellante in ordine alla sproporzione della sanzione riguardano la supposta assenza di intenzionalità della condotta del militare e l’assenza di precedenti.
Quanto all’assenza di intenzionalità, tale elemento risulta peraltro chiaramente smentito dalla condanna penale, per reati che ammettono la sola forma dolosa, e dal tenore della sentenza della Corte di Appello di condanna e della Corte di Cassazione, che evidenziano la presenza dell’elemento soggettivo del reato ed escludendo espressamente la buona fede dell’appellante per entrambe i reati ascritti. In particolare, per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata, sia la sentenza di Corte d’Appello che quella di Cassazione rilevano la condotta dolosamente volta a indurre in errore l’Amministrazione mediante artifizi e raggiri, consistenti nella presentazione di certificati medici non veritieri.
Anche per ciò che concerne il reato di diserzione, le due sentenze affermano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, affermando l’esistenza del dolo.
L’invocata circostanza della mera assenza di precedenti non è elemento idoneo di per sé a dimostrare l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione comminata, a maggior ragione in quanto la sanzione inflitta di sospensione disciplinare dall’impiego è la più lieve tra le sanzioni di stato.
Il Consiglio di Stato ha quindi condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello, quantificate in euro 3.000,00.