Avvocato Militare

TAR vs Marina: crollano i segreti dei test psicologici. Il militare può finalmente accedere al proprio MMPI

(di Avv. Umberto Lanzo)

Il TAR di Lecce: una svolta epocale nei diritti dei militari

Un caso esemplare di trasparenza istituzionale

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia rappresenta un precedente importante nella giurisprudenza amministrativa, sancendo principi fondamentali di trasparenza e tutela individuale all’interno dell’ordinamento militare.

Il copyright come paravento: perché l’Amministrazione negava l’accesso

L’Amministrazione militare ha opposto un diniego apparentemente tecnico ma sostanzialmente pretestuoso. La motivazione ufficiale recitava:

“Il test MMPI-2 non può essere riprodotto in quanto protetto da Copyright”

Questa argomentazione nascondeva probabilmente una duplice strategia:

  1. La tutela della riservatezza inerente alle procedure di valutazione psicologica del personale
  2. La protezione del diritto d’autore sui test standardizzati utilizzati nel processo valutativo

Il TAR ha smontato questa difesa, chiarendo che il copyright non può mai prevalere sul diritto fondamentale di accesso agli atti, soprattutto quando questi riguardano la salute personale.

La vicenda: quando la burocrazia incontra il diritto alla salute

Un Sottocapo Scelto elettricista della Marina Militare si è trovato ad affrontare un’articolata battaglia legale per ottenere l’accesso al proprio test psicologico MMPI-2 per il quale era stato dichiarato non idoneo al servizio militare.

I punti chiave della sentenza, secondo le parole del Tribunale:

“Il diritto di accesso amministrativo si ispira alla logica del need to know per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”

Le argomentazioni decisive del TAR

Il Tribunale ha sviluppato un ragionamento giuridico articolato, smontando le motivazioni dell’Amministrazione militare punto per punto:

1. Sulla natura del documento

“Il test MMPI-2 può qualificarsi come ‘documento amministrativo’ ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, pur essendo un atto a elaborazione elettronica”

2. Sul diritto di accesso

“l’interesse conoscitivo deve ritenersi: “attuale” con riferimento all’istanza di accesso presentata, posto che la parte ricorrente era stata dichiarata inidonea temporanea al servizio proprio a seguito del test MMPI-2 ed era in stato di convalescenza; “personale”, posto che la stessa presenta l’istanza di accesso al test proprio per tutelare il proprio diritto alla salute costituzionalmente protetto ex art. 32 della Carta fondamentale; “concreto”, posto che l’interesse conoscitivo risulta proprio dal test richiesto, la cui cognizione è certamente idonea alla predisposizione di un miglior piano terapeutico con il relativo medico curante; “serio”, non essendo lo stesso ispirato da meri intenti emulativi, ma trattandosi certamente di un interesse meritevole di tutela.”

3. Sulla questione del copyright

“Né il diritto di autore, né la proprietà industriale possono precludere la riproduzione di documenti, potendo unicamente limitare la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico”


Il giudice ha ribadito che l’accesso agli atti amministrativi non può essere negato per motivazioni generiche o infondate, poiché “l’interesse conoscitivo risulta proprio dal test richiesto, la cui cognizione è certamente idonea alla predisposizione di un miglior piano terapeutico.”

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ritenendo il diniego illegittimo e ordinando all’amministrazione di fornire copia delle risposte date dal militare entro 30 giorni.

Un verdetto che squarcia il velo di quella burocrazia difensiva troppo spesso trincerata dietro cavilli formali, ricordando a tutti che la trasparenza non è una gentile concessione ma un diritto inviolabile del personale militare. Una lezione magistrale di diritto che ricorda come anche le stelle sui gradi debbano piegarsi di fronte ai diritti fondamentali della persona.

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