TAR smonta l’ammonimento per violenza domestica a un ispettore di Polizia: «Accuse fragili, istruttoria inesistente»
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il caso: un ispettore sotto accusa
Un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecce, era finito al centro di un procedimento amministrativo per presunta violenza domestica ai danni del figlio minorenne.
Il 10 settembre 2024, il Questore di Lecce aveva emesso un provvedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. 93/2013 (convertito in L. 119/2013), a seguito di una segnalazione presentata dall’ex compagna del poliziotto.
Oltre all’ammonimento, erano seguiti il ritiro cautelare dell’arma d’ordinanza e una sanzione disciplinare di “Richiamo Scritto” da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Le accuse: “atto di violenza in ambito domestico”
Secondo l’amministrazione, l’ispettore si sarebbe reso responsabile di un episodio di violenza nei confronti del figlio, circostanza riferita dalla madre del bambino e supportata, a detta dell’Autorità, da un “quadro indiziario chiaro e concordante”.
Tuttavia, come emerso in giudizio, l’unico elemento concreto a sostegno delle accuse era la dichiarazione della ex compagna e, indirettamente, quella della sorella di lei, che però non aveva assistito ai fatti.
Il ricorso al TAR: “assenza di prove e istruttoria lacunosa”
L’ispettore ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Puglia – Sezione di Lecce, denunciando:
- Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale;
- Assenza di riscontri oggettivi sull’episodio contestato;
- Inadeguatezza dell’istruttoria e sproporzione del provvedimento.
Fondamentale nel ricorso è stato il referto medico della ASL di Lecce, redatto poche ore dopo l’episodio denunciato, che non riscontrava alcun segno di trauma sul minore, se non un lieve e transitorio arrossamento cutaneo.
Il TAR: “provvedimento adottato senza adeguate verifiche”
Con sentenza del 2 luglio 2025, il TAR ha annullato l’ammonimento e i provvedimenti collegati, confermando quanto già rilevato in sede cautelare:
- Mancanza di un quadro probatorio attendibile: nessun elemento oggettivo confermava la gravità o la non episodicità della presunta violenza;
- Assenza di contraddittorio: l’ispettore non era stato sentito prima dell’emissione dell’ammonimento;
- Referto medico non considerato: il documento, redatto 45 minuti prima della notifica dell’ammonimento, non era stato valutato dal Questore.
Il Tribunale ha sottolineato che le misure preventive come l’ammonimento devono basarsi su indizi seri e verificati, specie quando incidono su diritti fondamentali e sulla carriera di un pubblico ufficiale.
Le conseguenze: “monito per l’amministrazione”
Il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento questorile e dei provvedimenti derivati, con spese compensate tra le parti.
“In un’epoca in cui la lotta alla violenza domestica giustamente si intensifica – osservano i giudici – questa pronuncia invita a non abbassare la soglia del rigore procedurale. L’efficacia degli strumenti di prevenzione passa attraverso la loro corretta applicazione”.
Una sentenza che rimarca l’importanza delle garanzie procedimentali anche nei procedimenti amministrativi di prevenzione:
“Non si può sacrificare il diritto di difesa e l’esigenza di un’istruttoria adeguata in nome della mera urgenza”, si legge tra le motivazioni.
Per l’ispettore, la decisione rappresenta la riabilitazione della propria immagine professionale; per l’amministrazione, un richiamo alla necessità di rispettare i limiti e le condizioni della legge nell’esercizio di poteri così delicati.
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