TAR bacchetta la Guardia di Finanza: deve rispettare il merito nelle assegnazioni dei finanzieri
La Sentenza del TAR sul Criterio di Assegnazione
Il TAR del Lazio – Sez. IV ha recentemente emesso la sentenza n. 7629.2024 in merito all’applicazione dell’articolo 976 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), significativa per quanto riguarda l’assegnazione dei militari della Guardia di Finanza al termine dei corsi di formazione.
Il Quadro Normativo e la Prassi della GdF
Secondo l’orientamento consolidato dell’art. 976 C.O.M., la posizione in graduatoria dovrebbe costituire il criterio principale per determinare l’assegnazione degli allievi, salvo ineludibili esigenze di servizio. Tuttavia, pare che la Guardia di Finanza non abbia recepito le novità già adottate dalle altre amministrazioni militari. La stessa circolare n. 379389/2013, principale riferimento regolamentare dei trasferimenti del Corpo, stabilisce che le “desiderate” espresse dai militari al termine del corso di formazione vengono prese in considerazione a mero titolo orientativo.
Il Caso Specifico
Il caso di specie riguarda il ricorso di un Maresciallo del 91° Corso A.M. della Guardia di Finanza, collocato intorno alla 500ª posizione in graduatoria, che era stato assegnato a una regione diversa da quelle indicate nelle sue preferenze. Ciò nonostante vi fossero oltre 80 corsisti con una posizione inferiore che avevano ottenuto assegnazioni nelle regioni da lui indicate. Il collegio, in accoglimento totale del ricorso, ha disconosciuto l’operato della Guardia di Finanza che, ritenendo l’art. 976 C.O.M. inapplicabile alla stessa, aveva effettuato le assegnazioni secondo modalità che non trovavano fondamento in alcuna disposizione normativa.
Le Motivazioni del TAR
Come ha rilevato il collegio, infatti, la procedura di assegnazione dei neo marescialli è avvenuta in ossequio ai criteri di compatibilità territoriale ed al criterio di omogenea ripartizione del personale presso ciascun contesto regionale secondo le distinte fasce della graduatoria finale. Tale criterio si pone tuttavia in contrasto con quello previsto dall’art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) in base al quale “Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito”. Siffatto criterio deve pertanto ritenersi preminente rispetto alla compatibilità territoriale ed al criterio di omogenea ripartizione del personale presso ciascun contesto regionale, in assenza di specifiche e documentate esigenze di servizio.
Il Rigetto delle Eccezioni dell’Amministrazione
Infine, il Collegio rileva di non poter accogliere l’eccezione, proposta dall’Amministrazione, circa l’inapplicabilità dell’art. 976 C.O.M. in ragione del suo mancato richiamo da parte dell’art. 2136 dello stesso Codice che individua espressamente gli articoli applicabili ai suddetti militari, atteso che tale ultima disposizione si limita ad individuare le norme applicabili al Corpo della Guardia di Finanza solo “in quanto compatibili” ferma restando la generalizzata applicabilità di tutte le altre disposizioni del codice.
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