Editoriale

Sindacati Militari: Finalmente la Proposta Legge. Ecco i punti principali

Pubblichiamo, in anteprima, la proposta di Legge del Movimento Cinque Stelle del 5 luglio 2018 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare”. Di seguito alcuni punti salienti dell’articolato legislativo presentato.

Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare si vedranno riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati nei limiti specificati dal novellato articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare. In particolare, è fatto divieto di:

a) aderire a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

d) partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio.

I sindacati dei militari tuteleranno gli interessi degli iscritti senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi: rimane infatti esclusa dalla loro competenza la trattazione delle materie attinenti all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico e funzionale e all’impiego del personale.

Le riunioni saranno autorizzate durante l’orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base.

Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

Saranno legittimati a trattare quanto attiene alla tutela individuale e collettiva dei militari. Ulteriori profili riguardano il trattamento economico fondamentale e accessorio nonché quelli di missione e di trasferimento; l’orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell’orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio; le licenze, le aspettative e i permessi; la disciplina generale in materia di alloggi; la formazione e la qualificazione professionali; le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari; la mobilità del personale e l’attribuzione degli incarichi; la vigilanza sull’applicazione delle norme re lative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute; i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull’utilizzazione e sulla mobilità del personale; i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e a quella integrativa.

I sindacati potranno, inoltre, presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; potranno essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; porranno chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Essi potranno altresì for- nire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e di negoziazione ai vari livelli.

I singoli rappresentanti o delegati potranno dare pubblicità agli atti pubblicati attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

Con riferimento alle rappresentanze, in sintesi è previsto che i militari componenti del sindacato nazionale o territoriale ovvero gli eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non siano responsabili sul piano disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato.

I dirigenti del sindacato, a tutti i livelli, e i delegati, per la durata del mandato, non possono essere trasferiti a un’altra sede o reparto ovvero sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione se non su loro espressa richiesta;

l’attività svolta dai delegati della rappresentanza unitaria di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio;

I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d’impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

In sede di prima attuazione della presente legge, l’elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti adottati (entro il quarto mese dall’entrata in vigore della legge). I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall’incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

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