Avvocato Militare

SERVIZIO MILITARE E FERMA VOLONTARIA: BENEFICI DEL RICONGIUNGIMENTO PREVIDENZIALE

I ricorrenti, tutti marescialli dell’Esercito al momento della proposizione del ricorso, lamentano la circostanza che le Amministrazioni di provenienza non abbiano provveduto all’iscrizione del Fondo previdenza I.N.P.D.A.P., quando essi prestavano servizio durante la ferma volontaria e/o rafferma, prima del passaggio in servizio permanente effettivo, non versando all’I.N.P.DA.P. i contributi previdenziali relativamente a tale periodo.

Secondo il T.A.R. Lazio l’art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita menziona, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”.

Nell’ordinamento di settore, per ‘servizio permanente’ o ‘continuativo’ del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare emerge che con le parole ‘servizio continuativo’ si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare.

Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma e poi la ferma volontaria annuale o quadriennale, costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

Al riguardo recita l’art. 39: “Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo” previdenziale “i dipendenti statali di cui all’art. 1, con le eccezioni stabilite dall’art. 2”. Nelle fattispecie in esame, pur controvertendosi di rapporti di servizio aventi le caratteristiche del pubblico impiego, si tratta, tuttavia, di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell’indennità di buonuscita, come si evince appunto dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973, sopra richiamato.

Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto: “4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

Ne consegue che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali, rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.

Infatti, ai fini previdenziali, la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5.


Diversamente, ai fini dell’indennità di buonuscita, tali periodi sono solo riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, mentre non sono soggetti a contribuzione a carico dell’Amministrazione.

In conclusione il TAR Lazio ha accolto il ricorso, statuendo che le Amministrazioni presso cui i ricorrenti prestavano servizio nel periodo di ferma volontaria e/o rafferma (prima del passaggio in servizio permanente effettivo) sono tenute a versare i contributi previdenziali (non quelli ai fini dell’indennità di buonuscita), nei termini sopra indicati, con gli accessori di legge, mentre il quantum versato dai ricorrenti a titolo di indennità di buonuscita non deve invece essere restituito dalle Amministrazioni resistenti, in quanto non dovuto.

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