Segreti dell’Arma blindati dal TAR: vice brigadiere trasferito non può vedere le piante organiche
(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso di un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri che chiedeva di poter ottenere copia della pianta organica e della dotazione organica di due reparti dell’Arma.
La richiesta di accesso di un vicebrigadiere dei Carabinieri
Il caso trae origine dall’istanza di accesso presentata da un vicebrigadiere dei Carabinieri, il quale aveva richiesto di poter visionare ed estrarre copia della pianta organica e della dotazione organica della Stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza di Scicli. La richiesta era motivata dall’esigenza di tutelare in giudizio i propri diritti in relazione a un trasferimento d’ufficio disposto nei suoi confronti.
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Il ricorso al TAR e la decisione del tribunale
Il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva parzialmente accolto l’istanza, consentendo al militare la sola visione dei documenti, senza però permetterne l’estrazione di copia. Contro tale decisione, il vicebrigadiere aveva presentato ricorso al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere copia integrale della documentazione richiesta.
I documenti oggettivamente sottratti all’accesso: il quadro normativo
Nel respingere il ricorso, il TAR ha riaffermato un principio fondamentale in materia di accesso agli atti amministrativi: esistono categorie di documenti oggettivamente sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990. Tra queste rientrano i documenti coperti da segreto di Stato e quelli per i quali sussiste un divieto di divulgazione previsto dall’ordinamento.
Il collegio ha ricordato che il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare include espressamente tra i segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla “struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri” (art. 1049, comma 2, lett. b).
L’interpretazione dell’art. 24 della legge 241/1990
Un punto determinante della sentenza riguarda il rapporto tra il diritto di accesso per finalità difensive e le ipotesi di esclusione dall’accesso. Il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che circoscrive la prevalenza dell’accesso difensivo alle sole ipotesi di esclusione connesse all’esigenza di tutelare la riservatezza dei terzi. Questa interpretazione si basa su una lettura sistematica dell’art. 24 della legge 241/1990, nonché sulla ratio legis desumibile dai lavori preparatori.
I giudici hanno, infatti, sottolineato come una diversa interpretazione, che riconoscesse un carattere incondizionato alla prevalenza dell’accesso difensivo, porterebbe a conclusioni irragionevoli, finendo per tutelare maggiormente la riservatezza delle informazioni private rispetto a quella delle informazioni pubbliche.
Il bilanciamento degli interessi: sicurezza nazionale e trasparenza
Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che l’interesse del ricorrente a contestare il proprio trasferimento non possa prevalere sul superiore interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità, interessi che giustificano il segreto sui documenti richiesti.
La sentenza ha inoltre precisato che, in un giudizio sull’accesso agli atti, l’oggetto del contendere non è la valutazione della legittimità del diniego dell’amministrazione, bensì la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’accesso stesso. Pertanto, il fatto che l’amministrazione avesse consentito la visione dei documenti, pur negandone il rilascio di copia, non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione.
L’equilibrio tra trasparenza e sicurezza nell’era digitale
Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che riconosce la necessità di bilanciare il diritto di accesso con altri interessi pubblici di primaria importanza, come la sicurezza nazionale e l’efficienza delle forze dell’ordine. La sentenza ribadisce che, in determinate circostanze, il legislatore ha già operato in astratto una ponderazione tra interessi contrapposti, optando per la prevalenza del segreto.