SE UNA DONNA IN DIVISA E’ BERSAGLIO DELLA VIOLENZA DI UN UOMO, È ANCHE «VITTIMA DEL DOVERE»
(di Angela Pederiva) – Una donna che è bersaglio della violenza di un uomo, se indossa una divisa è anche una «vittima del dovere». L’ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata ieri, vigilia della Giornata internazionale del 25 novembre, a conclusione (forse) della ventennale battaglia amministrativa e giudiziaria combattuta da una poliziotta che vive e lavora in Veneto. Dopo essere rimasta gravemente ustionata per mano dell’ex fidanzato, la dipendente del ministero dell’Interno ha dovuto trascinare più volte in giudizio proprio il Viminale, per vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere i benefìci previsti dalla legge.
LA VICENDA Sono le sette pagine delle motivazioni redatte dalla quarta sezione di Palazzo Spada a riassumere la lunga e tortuosa vicenda, di cui omettiamo i particolari che possono rendere riconoscibile la protagonista, suo malgrado vittima prima della violenza e poi della burocrazia. Tutto comincia nel 1995, quando l’allora agente scelto subisce «gravissime ustioni con postumi permanenti cercando di impedire all’ex fidanzato di dare fuoco alla moto di cui reclamava la restituzione».
Oltre alle lunghe e dolorose cure, seguono i processi penali, ma ben presto anche i procedimenti amministrativi. Dopo infatti che il ministero le nega l’equo indennizzo di prima categoria, quello cioè fissato per le menomazioni più gravi, nel 2004 il Tar della regione in cui era avvenuto il fatto accoglie il ricorso della donna, permettendole così di ottenere la pensione privilegiata.
LA RICHIESTA Nel 2009 parte poi la richiesta di ricevere i benefìci accordati alle vittime del dovere: una legge del 1980 prevede infatti che venga assegnata un’elargizione di 200.000 euro ad alcune categorie di dipendenti pubblici, fra cui i poliziotti, che «in attività di servizio» abbiano riportato «una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego». A causa delle ustioni riportate, l’agente non è più stata in grado di uscire in pattuglia ma è diventa operatrice amministrativo-contabile, ormai da anni in forza all’ufficio personale di una questura veneta. Nel 2013, però, il capo della polizia respinge anche questa istanza. Scatta allora il ricorso al Tar del Veneto, che nel 2014 dà ragione alla donna, ritenendo insufficiente la motivazione del rifiuto. Nel 2015 l’amministrazione dell’Interno rinnova il proprio orientamento negativo e così il capo della polizia conferma il diniego. La donna si rivolge nuovamente al Tar del Veneto, che nel 2016 riconosce «la riconducibilità a causa di servizio delle gravissime lesioni», ma rileva come manchi un presupposto ritenuto necessario per meritarsi l’indennizzo: quello «del rischio eccezionale e dell’atto ai limiti dell’eroismo» (sic).
L’APPELLO a quel punto la poliziotta presenta appello al Consiglio di Stato, ricordando che ancora nel 1997 la commissione medica aveva evidenziato, nel valutare il suo comportamento tra le fiamme che avvolgevano la moto, «l’intento di evitare non un danno a un bene materiale, ma il rischio di danni a terzi derivanti dallo scoppio del serbatoio». Arriviamo così alla sentenza dei giudici amministrativi di secondo grado, i quali sottolineano che l’allora agente scelto, «ancorché recatasi all’appuntamento per motivi personali, ha poi legittimamente assunto le proprie funzioni istituzionali, di fronte alla prospettiva della commissione di un reato e ad una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, attivandosi per impedirli, anziché preoccuparsi della propria incolumità personale». Parole che ora valgono alla donna la qualifica di «vittima del dovere», oltre che della violenza di un uomo e dell’ottusità della burocrazia. (Il Gazzettino)