SANZIONE MASSIMA E PERDITA DEL GRADO PER UN MARESCIALLO DELL’ARMA. IL TAR “DUBBI SU CORRETTA APPLICAZIONE DISCIPLINA”
L’infausta vicenda disciplinare del maresciallo Antonio C. trae origine dalla colluttazione del 31.08.2007 – per fatti non attinenti la propria funzione – in circostanze non del tutto chiarite in sede penale tuttavia passate in giudicato per vizi procedurali insanabili.
Invero, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” pro tempore – dopo circa dieci anni dall’evento – ordina l’avvio del procedimento disciplinare al fine di verificare se, per i fatti penali, sussistono responsabilità disciplinari sanzionabili con provvedimenti disciplinari di stato.
Il maresciallo partecipa al procedimento ed assieme al militare difensore Antonio D., maresciallo della Marina militare, invocano – tra l’altro –l’intempestività dell’azione disciplinare in virtù delle modificazioni legislative ispirate dal Governo Renzi (rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate).
Orbene il procedimento prosegue con maggiore severità e con il rinvio dell’Inquisito innanzi ad una apposita Commissione di disciplina ove il militare difensore è estromesso ope legis poiché non appartiene al rango degli ufficiali.
Il maresciallo Antonio C. rinuncia così a partecipare al procedimento e l’Autorità militare gli infligge la massima punizione: “perdita del grado per rimozione e per effetto cessa dal servizio permanente e iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado”.
Il militare privato dall’onore e dal trattamento economico decide di impugnare il provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna affidandosi all’avv. Danilo Lorenzo del foro di Lecce e con l’Ordinanza n. 29/2017, di seguito pubblicata integralmente, ottiene l’interlocutoria giustizia.
I Giudici Francesco Scano, Giorgio Manca e Tito Aru testualmente riportano nell’Ordinanza: “che sussistono fondati dubbi sulla corretta applicazione della disciplina sui termini per l’avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, nel testo sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, attesa anche la tenuità dei fatti aventi rilievo disciplinare e che non sembra possano rientrare tra i comportamenti del militare posti in essere nell’esercizio delle funzioni” e per questi motivi ordinano la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Alcune considerazioni sorgono spontanee, è mai possibile che il Codice dell’ordinamento militare sia così anacronistico e che il rango sia preminente sulla pari dignità sociale? E poi l’Ordinamento delle Forze armate non dovrebbe essere informato allo spirito costituzionale? Ed infine le leggi dello Stato non dovrebbero essere osservate e fatte osservare?
L’avv. Danilo Lorenzo non ha voluto commentare l’Ordinanza ma ha evidenziato che “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1387, comma 5 e dell’art. 1388, commi 2 e 6 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in termini non tecnici la scelta del “ufficiale difensore” in luogo del “militare difensore” dinanzi alla Commissione di disciplina nel procedimento disciplinare di stato) per contrasto con l’art. 3, 4, 24, comma 2, 35, 52, comma 3, e 97 della Costituzione è già all’attenzione dei Giudici amministrativi ma la soluzione legislativa è ampiamente auspicabile”.
Non appare superfluo invocare, quindi, l’appello al Ministro della difesa, Roberta Pinotti, affinchè siano attivate iniziative per allineare l’ordinamento militare ai principi costituzionali, nonché per rispettare i nuovi termini disposti dal legislatore.
Antonio De Muro