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RUOLO UNICO AGENTI/SOVRINTENDENTI: LA QUALIFICA “COORDINATORE” E’ PRIVA DI CONTENUTO

La circolare in allegato – scrive il Sindacato Autonomo di Polizia –  dimostra in maniera chiara che non ci sono contenuti nella nuova qualifica creata ovvero “assistente coordinatore” e, dalla tabella (sempre in allegato) si dimostra che le spese per poter far transitare in un ruolo unico agenti, assistenti e sovrintendenti, erano davvero irrisorie. Quindi è stata una scelta, così come è stata una scelta concepire un riordino totalmente vuoto di contenuti se non in negativo, ossia quello di declassare tutte le categorie agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori e sostituti commissari.

 

“Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto importanti novità nell’ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra le quali assume particolare rilievo l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” agli assistenti capo, ai sovrintendenti capo e ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici e degli orchestrali, con maggiore anzianità nella qualifica e nei cui confronti non sussistono specifici motivi ostativi. Il legislatore, in tal modo, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto dal predetto personale, gli ha inteso riconoscere, anche con la conferma nello stesso incarico, una particolare valorizzazione dell’esperienza e della professionalità acquisita nel corso della carriera e nel rispettivo molo, prevedendo una preminenza gerarchica dello stesso personale rispetto ai pari qualifica. Ciò anche in attuazione del principio di delega sul riconoscimento del merito e della professionalità nello svolgimento dei compiti istituzionali, anche al fine di assicurare e migliorare la funzionalità degli uffici.

Il riconoscimento dell’esperienza professionale del singolo operatore costituisce un plusvalore che deve essere tutelato sia in termini di valorizzazione del “capitale umano” che di ricerca dell’efficienza amministrativa e questi principi stanno proprio alla base della scelta legislativa di creare le figure dei “coordinatori” per le qualifiche apicali dei ruoli degli assistenti ed agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché dei correlati ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica tecnica e per il ruolo degli orchestrali. La figura non crea una nuova qualifica apicale all’interno dei suddetti ruoli, ma tende appunto a mettere in rilievo un assetto, peraltro già attuale, dell’esercizio di mansioni di maggiore responsabilità tra quelle previste per il ruolo di appartenenza, ponendo una indicazione fondamentale, nell’ambito del sistema gerarchico, per “assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali”. L’impatto di grande rilievo che le norme suddette potranno avere deve peraltro essere contemperato con la fondamentale esigenza che l’entrata a regime avvenga in termini di efficentazione del sistema delle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con criteri di gradualità e di attenta analisi sull’organizzazione dei processi lavorativi delle singole articolazioni le cui diverse finalità operative, finali e strumentali, non possono non influenzare le scelte di concreta attuazione delle norme.

Per le predette finalità, gli articoli 5, comma 3-bis, 24-ter, comma 3, e 26, comma 5-bis, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché gli articoli 4, comma 4- bis, 20-ter, comma 3, e 24, comma 5-bis, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedono che:

a) agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici “coordinatori” possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni previste per il personale del ruolo degli agenti e assistenti, tra cui mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi;

b) ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici “coordinatori” possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti, tra cui mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi;

c) ai sostituti commissari “coordinatori” possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) ai sostituti direttori tecnici “coordinatori” possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici. Con recente decreto è stata attribuita la denominazione di “coordinatore” a quasi 34.000 appartenenti alla Polizia di Stato, di cui oltre 27.000 Assistenti capo, 1.300 Assistenti capo tecnici, 1.500 Sovrintendenti capo, 750 Sovrintendenti capo tecnici, 2.800 Sostituti commissari e 90 Sostituti direttori tecnici.

Atteso che nei prossimi giorni si provvederà a notificare agli interessati il conferimento della denominazione di “coordinatore”, si forniscono le seguenti iniziali linee direttrici sull’impego del personale interessato nella fase di prima applicazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato. Ciò in quanto, come noto, la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del più ampio e graduale progetto in corso di riorganizzazione della Polizia di Stato, che ricomprende anche la rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezze, nell’ambito della contestuale razionalizzazione delle Forze di polizia, caratterizzata anche dal nuovo assetto dei comparti di specialità e dei presidi di polizia, di cui alla recente direttiva del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017. Pertanto, nelle more della rideterminazione delle piante organiche, nell’ambito della predetta riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 208, da adeguare in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017, l’impiego del predetto personale, tendenzialmente indirizzato verso le richiamate funzioni di maggiore responsabilità nell’ambito di quelle già previste per il ruolo e la, qualifica di appartenenza, potrà avvenire attraverso una applicazione graduale che assicuri il mantenimento della funzionalità degli Uffici. Sotto questo profilo è pertanto necessario porre in rilievo l’indicazione normativa per cui gli operatori delle qualifiche apicali dei diversi-ruoli che conseguiranno la nuova denominazione di “coordinatore” ben potranno permanere nell’incarico organizzativo loro attribuito precedentemente all’innovazione legislativa.

Le norme, infatti, prevedono espressamente questa ipotesi lasciando ferma la possibilità che il dirigente possa ampliare la sfera di responsabilità dei “coordinatori”. Risulta evidente in questo senso che tali eventuali ridefinizioni della ripartizione delle attribuzioni dovranno tener conto della complessiva dotazione di personale delle singole articolazioni in modo da non frazionare in maniera incoerente i processi lavorativi o la c.d. “linea di comando”.

A tal fine, anche nella prospettiva del miglioramento della richiamata funzionalità degli Uffici e Reparti, con particolare riferimento alla peculiarità di specifici servizi e attività, soprattutto di quelli articolati in turni continuativi, le SS.LL. provvederanno progressivamente a verificare la possibilità di ottimizzare l’esperienza e la capacità dei “coordinatori” in servizio presso i rispettivi uffici e unità organizzative, avendo cura di favorire, nel rispetto della gerarchia, l’acquisizione delle cennate maggiori responsabilità, anche attraverso la permanenza nello stesso incarico del personale interessato e la conseguente spinta motivazionale. Alle presenti prime indicazioni seguiranno nuove linee direttive alla luce della definizione della richiamata rideterminazione delle piante organiche e della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dell’adozione del previsto provvedimento di cui agli articoli 26, comma 5-bis, del D.P.R. 335 del 1982 e 24, comma 5-bis, del D.P.R. 337 del 1982, relativi, rispettivamente, all’impiego ai sostituti commissari coordinatori ed dei sostituti direttori tecnici coordinatori. Con quest’ultimo provvedimento dovranno, infatti, essere individuati i criteri e la graduazione dei compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni previste per il personale apicale del ruolo degli ispettori, nonché di quelle di vice dirigente di Uffici, unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari di polizia. Criteri che potranno essere meglio definiti a seguito della determinazione dei posti di funzione del personale non dirigente della carriera dei funzionari (da vice commissario a commissario capo) e, conseguentemente, come sopra accennato, alla rideterminazione delle piante organiche e, soprattutto, alla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al richiamato D.P.R. n. 208 del 2001.

Anche al fine di aggiornare le presenti linee direttrici e nelle more, tra l’altro, dell’individuazione del segno distintivo per la “denominazione” di coordinatore, saranno essenziali per la progressiva attuazione delle nuove disposizioni, le valutazioni e i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire anche tenuto conto di quanto emergerà nella fase di prima applicazione della revisione dei ruoli. Ciò anche in relazione agli eventuali decreti “correttivi” al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, che potranno essere adottati entro il prossimo 7 luglio. Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale dipendente, pubblicata anche sul portale “Doppiavela”, nell’apposita “piattaforma sul riordino delle carriere”, dove sono inserite tutte le informazioni utili per rendere facilmente fruibili i contenuti delle diverse fasi di attuazione del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, compresi i provvedimenti adottati e le risposte ai quesiti di interesse generale.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli 59/114. 

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