Avvocato Militare

Riscatto militare e ricalcolo pensione: la sentenza della Corte dei Conti: “Il diritto nasce dal servizio svolto, non dalla domanda”

Una sentenza destinata a fare scuola

(di Avv. Umberto Lanzo)

Con una decisione di ampia portata, la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ha sciolto uno dei più complessi nodi interpretativi in materia di pensioni e riscatto del servizio militare. La sentenza n. 858/SR/QM/SEZ, depositata il 4 giugno 2025, affronta in via nomofilattica — cioè con valore di orientamento generale per tutti i giudici contabili — due questioni chiave sul diritto di riscatto dei periodi di servizio “comunque prestati” ai sensi del d.lgs. n. 165 del 1997.

Il caso nasce da una controversia tra l’INPS e il ricorrente, sostenuta in appello davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sulla possibilità di riscattare — a titolo oneroso — una serie di periodi di servizio militare antecedenti al 1° gennaio 1998, superando o meno il limite di cinque anni di supervalutazione previsto dalla normativa.


Il contenzioso e la rimessione alle Sezioni Riunite

La sezione d’appello siciliana aveva rilevato un “conflitto orizzontale” all’interno della giurisprudenza contabile: da un lato, le sezioni che riconoscevano il diritto al riscatto dal momento del servizio prestato; dall’altro, chi riteneva che il diritto nascesse solo con la domanda di riscatto.
Il nodo era tutt’altro che teorico, perché dal suo scioglimento dipendeva il diritto di molti militari ad accedere al calcolo retributivo della pensione, più vantaggioso rispetto al sistema misto o contributivo introdotti dalla riforma Dini del 1995.

La questione è stata dunque rimessa alle Sezioni Riunite, presiedute dal Cons. Giovanni Coppola con relatrice Lucia d’Ambrosio, alla presenza del Vice Procuratore Generale Adelisa Corsetti e del legale dell’INPS, Avv. Sergio Preden.


Due i quesiti sottoposti alla Corte

  1. Quando nasce il diritto al riscatto del servizio militare?
    Con il fatto stesso dello svolgimento del servizio oppure con la presentazione della domanda e il pagamento?
  2. Chi ha già raggiunto il limite quinquennale di maggiorazioni può comunque richiedere il riscatto dei periodi pre-ruolo?
    E, nel caso, la data rilevante è quella di domanda o quella del servizio svolto?

Le posizioni in campo

L’INPS chiedeva di affermare che il diritto al riscatto sorgesse solo a domanda accolta, perché il pagamento dell’onere ne sarebbe elemento costitutivo.
La Procura generale e la difesa del ricorrente sostenevano, al contrario, che il diritto nasce insieme al servizio prestato, e che la domanda è soltanto una modalità di esercizio di un diritto già acquisito.


L’analisi delle norme e la ratio della sentenza

La Corte ha esaminato in dettaglio il decreto legislativo n. 165/1997, che ha introdotto la possibilità di computare a fini pensionistici — in parte a pagamento — anche i periodi di “servizio comunque prestato”, entro il limite massimo di cinque anni.
Parallelamente, l’art. 7, comma 3, dello stesso decreto aveva conservato i diritti maturati prima dell’entrata in vigore della norma, per chi percepiva le relative indennità operative (come servizi di volo o di navigazione) anche oltre il quinquennio.

La Corte ha fatto chiarezza:

  • per i servizi operativi con indennità, il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure per effetto del servizio reso;
  • per i servizi comunque prestati, il riscatto produce effetti retroattivi, ancorandosi alla data del servizio svolto, non a quella della domanda.

Secondo le Sezioni Riunite, quindi, «il diritto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo», ossia con la prestazione del servizio stesso. L’istanza amministrativa e il pagamento sono solo strumenti di attuazione.


Effetti retroattivi e principio del “criterio cronologico”

La Corte ha ribadito il principio generale di efficacia retroattiva dei riscatti previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, che disciplina l’onere di riscatto anche per altri casi (ad esempio, gli studi universitari).
Il riscatto — afferma la sentenza — “equivale al servizio effettivo” ai fini di anzianità e pensione. Pertanto, i periodi riscattati devono essere collocati temporalmente là dove furono svolti, producendo effetti “come se i contributi fossero stati versati all’epoca”.

Il limite massimo dei cinque anni rimane intangibile, ma deve essere calcolato cronologicamente, guardando ai periodi di servizio e non alla data delle successive domande o riscatti.


Ma il diritto deve essere “esercitabile” — cioè non prescritto o precluso

La Corte spiega che la domanda di riscatto è solo lo strumento operativo per esercitare un diritto già nato, ma nessuna norma prevede un termine di decadenza per chiederlo — finché non vi siano stati eventi che rendono la posizione contributiva definitiva e intangibile (come una pensione già liquidata e non più riliquidabile).

Quindi, chi è già in quiescenza potenzialmente può ancora presentare domanda se il trattamento pensionistico non è divenuto definitivo, cioè se non si sono prescritti o cristallizzati i diritti previdenziali.
In pratica, è possibile chiedere la riliquidazione della pensione includendo i periodi riscattati, se:

  • il riscatto riguarda periodi effettivamente previsti dalla legge (art. 5, co. 3, d.lgs. 165/97);
  • non è intervenuta decadenza o prescrizione amministrativa (di solito 10 anni dal diritto alla prestazione, ex art. 2946 c.c.);
  • e la liquidazione non è coperta da giudicato definitivo.

Se sei in pensione: cosa cambia in concreto

SituazionePuoi chiedere il riscatto?Effetto
Ancora in servizio — pienamente esercitabileInserimento nel conto contributivo e valutazione per il sistema retributivo
In quiescenza da pochi anniSì, in via di riliquidazionePuoi chiedere il riscatto e la riliquidazione della pensione, se non preclusa
In quiescenza da molti anni (oltre 10)⚠️ Possibile, ma servono motivi per riapertura (domanda errata, diritto non valutato, errore INPS)Può esserci prescrizione
Pensione già chiusa con giudicato o transazione❌ NoNon è più modificabile



I principi di diritto enunciati

Le Sezioni Riunite hanno fissato, per la prima volta, tre principi nomofilattici destinati a orientare tutti i giudizi futuri:

  1. Origine del diritto – Il diritto a ottenere la maggiorazione del servizio e a esercitare il riscatto nasce dal fatto costitutivo del servizio stesso, non dalla domanda.
  2. Criterio cronologico – Il riscatto dei periodi di “servizio comunque prestato” è consentito anche a chi, al momento della domanda, ha già superato il limite dei cinque anni, purché ciò avvenga tenendo conto della data effettiva del servizio.
  3. Servizi operativi con indennità – Per i periodi “con percezione delle relative indennità” è ammessa la valorizzazione anche oltre il quinquennio, ma solo per quelli svolti integralmente prima del 1° gennaio 1998.

Una svolta per il personale militare

La decisione, fortemente chiarificatrice, mette fine a decenni di incertezze giurisprudenziali e rappresenta una vittoria per il personale militare che ha prestato servizi o corsi pre-ruolo prima del 1998.
La Corte riconosce loro la possibilità di riscattare quei periodi validamente, anche se nel frattempo hanno raggiunto altri limiti contributivi, purché restino entro il tetto massimo previsto.


Le reazioni e le conseguenze

La sentenza, accolta con soddisfazione dalle rappresentanze di categoria, obbligherà l’INPS a rivedere le proprie prassi amministrative.
Si tratta di un verdetto di portata generale, destinato a incidere su centinaia di cause pendenti, soprattutto nel settore difesa e sicurezza.

La Corte conclude con un principio: il sistema previdenziale deve premiare il servizio realmente prestato, e il riscatto ne è solo la formalizzazione.
Una sentenza che riafferma il valore sostanziale dell’equità previdenziale: ciò che conta non è la domanda, ma la vita di servizio che l’ha resa necessaria.

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