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Ripristino del Corpo Forestale. Ecco la proposta di legge

“Lavoreremo per ridare al Paese una forza di polizia ambientale e non militarizzata, per questo mi impegnero’ affinche’ sia al piu’ presto calendarizzata la proposta di legge per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, che ho presentato lo scorso agosto, insieme con i miei colleghi della componente Maie della Camera”. Cosi’ Silvia BENEDETTI, deputata del gruppo Misto-Maie e componente della commissione Agricoltura.

Ecco l’esame della proposta di Legge presentata da deputati del gruppo mistro (non M5S) come si legge erroneamente su alcuni siti non specializzati. (On. Silvia Benedetti On. Salvatore Caiata On. Andrea Cecconi, On. Antonio Tasso On. Catello Vitiello)

“La soppressione del Corpo forestale dello Stato, la sua poco lungimirante frammentazione tra Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Ministero politiche agricole alimentari e forestali e la militarizzazione coatta dei forestali non ha portato quei buoni risultati operativi vantati dal Governo Renzi e le spese non sono affatto diminuite. Anzi, al contrario le spese sono aumentate a dismisura per aumento dei centri di costo e nel bosco non c’è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi.

Le riserve naturali e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza Armata, quale appunto è l’Arma dei carabinieri.

In tutto il mondo a controllare i boschi, le montagne, l’ambiente naturale e il paesaggio non ci sono i militari, ma le guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili.

L’Italia è l’unico al paese al mondo ad essersi privato di un proprio Corpo forestale.

Con tale proposta di legge i boschi, le riserve naturali e le montagne torneranno ad essere tutelati dai forestali del disciolto Corpo forestale mentre i Carabinieri continueranno a rimanere nelle città e nei paesi per garantire la sicurezza della nazione e dei cittadini. Ad ognuno il suo lavoro!

Per questo motivo con questa proposta di legge si vuole ricostituire l’Amministrazione forestale dello Stato, esistita in Italia fino al 31 dicembre 2016, con una storia gloriosa di 193 anni.

Nello specifico, all’articolo 1 è prevista l’abrogazione dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3, e dell’articolo 11 (istitutivi, rispettivamente, del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e della Direzione generale delle foreste del Mipaaf che quindi non vengono abrogati) e la contestuale rientrata in vigore nell’ordinamento giuridico della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e di tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali (comma 1).

In particolare, la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge (comma 3).

All’articolo 2, invece, è stabilito che alla data dell’effettiva ricostituzione il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 sia inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge (comma 1).

Anche il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti (comma 3).

Tuttavia, il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (comma 4).

L’articolo 3 prevede, in attesa dell’effettivo ripristino del CFS, una gestione transitoria della durata di un anno affidata alla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, avente il compito di curare il transito completo delle funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e dagli altri Corpi ed Enti dello Stato interessati (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Mipaaf) al ricostituito Corpo forestale dello Stato (commi 1, 2, 3, 4 e 5).

E’ altresì stabilito che il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possano chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato. (comma 6).

L’articolo 4, infine, contiene alcune norme finali tra cui la soppressione della Direzione generale delle foreste e suo contestuale assorbimento nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato (comma 1),  la revisione della suddivisione dei comparti di specialità delle Forze di polizia conformemente alle novità introdotte dalla presente legge (comma 2), l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge (comma 3) e l’abrogazione di tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge (comma 4), l’assenza di maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato dato che la presente proposta di legge prevede il mero trasferimento dei fondi stanziati nei relativi capitoli di bilancio da alcune Amministrazioni dello Stato (Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Direzione generale delle foreste) ad un unico centro di costo (il ricostituito Corpo forestale dello Stato) secondo gli importi previsti dalla legge di bilancio al 1° gennaio 2018 (comma 5),  il termine di entrata in vigore della presente legge (comma 6).”

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