RIORDINO: TRATTAMENTO ECONOMICO DI CHI ACCEDE AL RUOLO CON PARAMETRO INFERIORE A QUELLO IN GODIMENTO
Chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla qualifica iniziale del ruolo superiore per la quale è previsto un parametro inferiore a quello in godimento. La risposta sull’apposito “spazio” dedicato al Riordino delle Carriere sul portale Intranet Doppiavela della Polizia di Stato.
Sono stati chiesti da più parti chiarimenti in merito al trattamento economico del personale che accede ad un ruolo superiore in possesso di un parametro più alto rispetto a quello previsto per la qualifica iniziale del nuovo ruolo. Le richieste fanno specifico riferimento agli effetti dell’assegno ad personam corrisposto e alla sua cumulabilità con altri trattamenti economici, con riferimento, in particolare, al personale che ricopre la denominazione di “coordinatore”.
Nel richiamare la circolare della Direzione centrale per le risorse umane, n. 333-G/riordino 2017/aa.gg.202 , del 4 ottobre 2017, il sistema dei parametri stipendiali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, disciplinato dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, prevede espressamente, all’articolo 3, comma 6, che “nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.”
Si tratta di una disposizione di carattere speciale che continua ad essere applicata anche a seguito del circoscritto intervento sul sistema dei parametri dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017. La disciplina di carattere generale sull’assorbimento dell’assegno ad personam di cui all’articolo 45, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, si applica tenendo conto della predetta disposizione, anche in relazione a quanto espressamente previsto dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 19 dello stesso articolo 45, secondo cui le disposizioni del decreto legislativo n. 95 del 2017 non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore (compreso anche il richiamato articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.193 del 2003 sull’assegno ad personam in caso di accesso ad un parametro inferiore).
Il personale interessato cumulerà, quindi, l’assegno ad personam, relativo alla differenza dei due parametri stipendiali (quello in godimento e quello della nuova qualifica), con le altre indennità fisse e continuative e con i trattamenti accessori previsti per la qualifica iniziale del ruolo cui accede, se più favorevoli, nonché con gli altri eventuali assegni ad personam, comprensivi anche degli eventuali incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.