Carabinieri

Riordino, Tenente Colonnello dell’Arma. Il T.A.R. “requisito 17 anni e non 19”

La Giustizia Amministrativa con un’importante sentenza del T.A.R. Lazio si è recentemente pronunciata sull’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri del ruolo straordinario ad esaurimento.

In particolare, il ricorrente ha adito il T.A.R. esponendo di avere un’anzianità di spallina a decorrere dal 30.7.1998 e che:

il 30.7.2000, dopo n. 2 anni di anzianità, è passato al grado di Tenente;

il 30.7.2005, dopo n. 5 anni di anzianità, è passato al grado di Capitano;

il 30.7.2014, dopo n. 9 anni di anzianità, è passato al grado di Maggiore.

Secondo il ricorrente il Ministero della Difesa avrebbe erroneamente rideterminato la sua anzianità nel grado di Tenente Colonnello alla data del 30.7.2017, anziché al 30.7.2015, in violazione dell’art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri) del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Alla data del 30.7.2015, infatti, avrebbe maturato una anzianità di 17 anni, secondo il disposto dell’art. 2212-duodecies del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66.

L’Amministrazione, quindi, avrebbe, rideterminato l’anzianità assoluta assumendo a riferimento non il criterio espresso dalla norma sopra citata, ma una regola diversa, peraltro non esplicitata.

In sostanza, quindi, per il parte ricorrente i requisiti di anzianità minima per la nomina a Tenente Colonnello sarebbero maturati dopo 17 anni (al 9 settembre 2015), mentre per l’Amministrazione dopo 19 anni (al 9 settembre 2017) dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo.

Al riguardo, il Collegio ha rilevato le pregevoli argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato, che ha richiamato anche una ratio interpretativa volta a non creare una disparità di trattamento palesemente iniqua tra gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, soggetti avanzamento ad anzianità con decorrenza “immediata” al maturarsi del requisito, rispetto a quelli soggetti ad avanzamento a scelta, destinati a conseguire l’avanzamento l’anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità all’esito della valutazione nel quadro di avanzamento.

L’interpretazione del ricorrente tuttavia, si è palesata, secondo il T.A.R. Lazio che ha accolto il ricorso, maggiormente conforme al testo normativo. La normativa di settore – ha sottolineato il T.A.R. – prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella più volte indicata tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

L’art. 2247-octies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, che sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello “si effettuano ad anzianità”, con le modalità di cui all’articolo 1055, che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell’avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall’articolo 1071, comma 3, secondo cui “le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice”.

L’unico criterio richiamato è quello dell’anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di Tenente, 5 anni per Capitano, 6 anni per Maggiore e 4 anni per Tenente Colonnello), senza possibilità di ricorrere in via interpretativa all’applicazione dell’art. 1053 previsto per le promozioni a valutazione, che disciplina l’individuazione degli Ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno successivo.

In tal senso, non ha rilievo – continua il T.A.R. – che, per gli ufficiali non nel ruolo speciale a esaurimento dopo il periodo minimo per il passaggio di grado, lo stesso non avvenga più solo per anzianità per i gradi di maggiore e tenente colonnello, ma mediante giudizio di avanzamento, e che la Tabella 4 fissi il periodo di anzianità per entrambi le tipologie di avanzamento.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale a esaurimento, che continuano, infatti, a seguire il criterio dell’anzianità e i periodi di anzianità utile ai

fini della promozione, non possono che essere quelli indicati nella richiamata tabella, senza che possa applicarsi loro la previsione dell’art. 1053, ai fini della determinazione del raggiungimento dell’anzianità prevista per la promozione. L’art. 1053 disciplina, infatti, le modalità della promozione degli ufficiali a valutazione con l’inserimento nei quadri di avanzamento e non riguarda l’aspetto sostanziale della fissazione del periodo di maturazione dell’anzianità.

In altri termini, per gli ufficiali nel ruolo speciale a esaurimento, la normativa in esame nel fare riferimento ai periodi di anzianità ai fini della promozione non può che richiamare quelli specificamente indicati nella tabella più volte richiamata, non potendo tale dato normativo essere integrato con la disciplina dettata dall’articolo 1053, che riguarda le modalità di promozione nel caso di iscrizione in quota di valutazione e non le promozioni per anzianità, come quella relativa al caso in esame.

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