RIORDINO DELLE CARRIERE: DOPO UN ANNO DI LAVORI, L’IMPEGNO DEL GOVERNO A STANZIARE PIU’ RISORSE
La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’Affare assegnato sul riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, premesso che:
a) l’articolo 3, comma 155, della legge 350 del 2003 già stanziava risorse economiche da destinare a provvedimenti normativi volti:
-al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori;
-al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia;
-all’equiparazione, nell’articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato;
b) l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, delegava il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, agosto 2016, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali;
c) tra i principi e criteri direttivi della predetta delega, con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica, figurano le modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;
d) il comma 4-bis, dell’articolo 7, del decreto-legge 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 del 2016, ha novellato l’articolo 1, comma 5, della legge delega per la revisione dello strumento militare (n. 244 del 2012), prevedendo che una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione debba essere impiegato per adottare -entro il 1° luglio 2017- ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
e) il comma 2, dell’articolo 1, della legge 131 del 2016 (legge di conversione,con modificazioni, del decreto-legge 67 del 2016, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), ha prorogato da 12 a 18 mesi il termine per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 8 della legge 124 del 2015, con l’intento di avvicinare la scadenza della delega relativa al riordino delle carriere delle Forze di polizia ivi prevista con i termini stabiliti dalla legge 244 del 2012 in ordine all’equiordinazione con le Forze armate;
f) la legge di stabilità 2016 ha opportunamente riconosciuto al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016;
g) il principio di equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e la conseguente visione unitaria del comparto difesa, riconosciuto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, informa la disciplina dei compiti e dei connessi trattamenti economici di tale personale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali;
h) il tema del riordino delle carriere e l’unitarietà delle relative discipline è particolarmente sentito dagli appartenenti alle forze del comparto sicurezza-difesa, oggi chiamate a uno sforzo ancora maggiore per la tutela del nostro Paese e dei suoi cittadini nei confronti di minacce interne ed esterne, in particolar modo quelle di natura terroristica, anche alla luce dei numerosi fatti che hanno colpito Paesi a noi vicini e causato la morte anche di cittadini italiani;
i) in data 28 luglio 2016, il Governo, sentiti i pareri delle Camere, ha adottato il decreto legislativo recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
preso atto, altresì, delle risultanze dell’audizione, effettuata dalla Commissione il 27 luglio 2016, del personale dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato competente in materia;
impegna il Governo:
– a pervenire ad una disciplina armonica delle carriere che valorizzi gli importanti ruoli svolti dalle Forze armate e di Polizia;
– a far sì che il processo di riordino veda garantito lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie già attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio.